Art. 6 
 
                       Assegnazione dei seggi 
 
  1. I  tre  seggi  relativi  al  settore  industria,  come  previsto
dall'art. 6, comma 1, lettera c), legge regionale 12 gennaio 2012, n.
8, nonche' dal precedente art.  1,  sono  assegnati  all'associazione
degli industriali che e'  risultata  maggiormente  rappresentativa  a
livello regionale. 
  2. I seggi relativi agli altri settori, come previsto dall'art.  6,
comma 1, lettera d), legge regionale 12 gennaio 2012, n.  8,  nonche'
dal precedente art. 1, sono assegnati uno ciascuno,  rispettivamente,
alle  prime  due  associazioni  che   sono   risultate   maggiormente
rappresentative a livello regionale nel  relativo  settore  economico
(commercio, artigianato, cooperazione ed agricoltura). 
  3. I seggi previsti per le organizzazioni sindacali,  invece,  sono
assegnati  alle  prime  quattro  organizzazioni  sindacali  che  sono
risultate maggiormente rappresentative nel territorio regionale.