Art. 6 Assegnazione dei seggi 1. I tre seggi relativi al settore industria, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera c), legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, nonche' dal precedente art. 1, sono assegnati all'associazione degli industriali che e' risultata maggiormente rappresentativa a livello regionale. 2. I seggi relativi agli altri settori, come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d), legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, nonche' dal precedente art. 1, sono assegnati uno ciascuno, rispettivamente, alle prime due associazioni che sono risultate maggiormente rappresentative a livello regionale nel relativo settore economico (commercio, artigianato, cooperazione ed agricoltura). 3. I seggi previsti per le organizzazioni sindacali, invece, sono assegnati alle prime quattro organizzazioni sindacali che sono risultate maggiormente rappresentative nel territorio regionale.