Art. 9 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1.  L'istruttoria  delle  domande  e'  eseguita  dalla  commissione
nominata all'uopo dal dirigente generale del  Dipartimento  regionale
delle attivita' produttive ed e' composta da  un  dirigente,  da  due
funzionari direttivi e da un istruttore direttivo (con il compito  di
verbalizzante), in servizio presso lo stesso assessorato.