Art. 9 Istruttoria delle domande 1. L'istruttoria delle domande e' eseguita dalla commissione nominata all'uopo dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle attivita' produttive ed e' composta da un dirigente, da due funzionari direttivi e da un istruttore direttivo (con il compito di verbalizzante), in servizio presso lo stesso assessorato.