Art. 10 Reclami 1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere inoltrati all'impresa e per conoscenza all'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilita'. 2. L'impresa ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30 giorni dal suo ricevimento, informando per conoscenza l'ufficio provinciale competente.