Art. 10 
 
                               Reclami 
 
  1. Eventuali reclami relativi al servizio possono essere  inoltrati
all'impresa   e   per   conoscenza   all'ufficio   competente   della
Ripartizione provinciale Mobilita'. 
  2. L'impresa ha l'obbligo di rispondere al reclamo entro 30  giorni
dal suo ricevimento, informando per conoscenza l'ufficio  provinciale
competente.