Art. 11 
 
                  Consultazione delle associazioni 
                   di categoria e dei consumatori 
 
  1. La Provincia, in collaborazione e coordinamento con i  comuni  e
l'Agenzia provinciale  per  la  Mobilita',  organizza  ogni  anno  un
incontro di consultazione con  le  associazioni  di  categoria  e  le
associazioni dei consumatori per verificare stato  e  criticita'  del
settore e dei servizi e le eventuali proposte per il miglioramento  e
l'incremento qualitativo del servizio, nonche' per individuare azioni
comuni e concordate.