Art. 11 Consultazione delle associazioni di categoria e dei consumatori 1. La Provincia, in collaborazione e coordinamento con i comuni e l'Agenzia provinciale per la Mobilita', organizza ogni anno un incontro di consultazione con le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori per verificare stato e criticita' del settore e dei servizi e le eventuali proposte per il miglioramento e l'incremento qualitativo del servizio, nonche' per individuare azioni comuni e concordate.