Art. 13 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1.  Il  personale  dell'ufficio   competente   della   Ripartizione
provinciale Mobilita' vigila sull'osservanza del presente regolamento
e provvede all'accertamento periodico della permanenza dei  requisiti
in capo alle imprese. 
  2.  La  verifica  della  permanenza  dei  requisiti   indicati   e'
effettuata almeno a cadenza semestrale per i dati di cui all'articolo
5, comma 1, lettera f), e  a  cadenza  annuale,  a  campione,  per  i
restanti dati e dichiarazioni.