Art. 13 Vigilanza e controllo 1. Il personale dell'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilita' vigila sull'osservanza del presente regolamento e provvede all'accertamento periodico della permanenza dei requisiti in capo alle imprese. 2. La verifica della permanenza dei requisiti indicati e' effettuata almeno a cadenza semestrale per i dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f), e a cadenza annuale, a campione, per i restanti dati e dichiarazioni.