Art. 14 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Si applicano le sanzioni  amministrative  previste  dal  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  Codice  della  Strada),  e
successive modifiche, e  dalla  legge  11  agosto  2003,  n.  218,  e
successive modifiche.