Art. 15 Ulteriori provvedimenti 1. In caso di inosservanza delle prescrizioni relative all'autorizzazione, all'esposizione del contrassegno, alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati, nonche' alla qualita' del servizio e ai reclami, l'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilita' adotta i seguenti provvedimenti, da annotarsi nel registro delle imprese esercenti l'attivita' di noleggio: a) ammonizione; b) sospensione dell'autorizzazione; c) revoca dell'autorizzazione. 2. L'ammonizione consiste nell'invito ad eliminare, entro un termine perentorio e ragionevole, le violazioni riscontrate. 3. L'autorizzazione all'attivita' di noleggio autobus e' sospesa da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 40 giorni nei seguenti casi: a) a fronte di almeno quattro ammonizioni nel corso di un anno, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative all'esposizione del contrassegno, alla qualita' del servizio e ai reclami; b) a fronte di almeno due ammonizioni nel corso di un anno, in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla mancata comunicazione della modifica dei dati dichiarati. 4. Qualora l'impresa commetta due o piu' infrazioni gravi secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, l'autorizzazione e' sospesa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni. 5. L'autorizzazione all'attivita' di noleggio autobus e' revocata quando l'impresa: a) non e' piu' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e 5; b) effettua il servizio nonostante la sospensione dell'autorizzazione; c) incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni.