Art. 15 
 
                       Ulteriori provvedimenti 
 
  1.  In   caso   di   inosservanza   delle   prescrizioni   relative
all'autorizzazione, all'esposizione del  contrassegno,  alla  mancata
comunicazione  della  modifica  dei  dati  dichiarati,  nonche'  alla
qualita' del  servizio  e  ai  reclami,  l'ufficio  competente  della
Ripartizione provinciale Mobilita' adotta i  seguenti  provvedimenti,
da annotarsi nel registro  delle  imprese  esercenti  l'attivita'  di
noleggio: 
    a) ammonizione; 
    b) sospensione dell'autorizzazione; 
    c) revoca dell'autorizzazione. 
  2.  L'ammonizione  consiste  nell'invito  ad  eliminare,  entro  un
termine perentorio e ragionevole, le violazioni riscontrate. 
  3. L'autorizzazione all'attivita' di noleggio autobus e' sospesa da
un minimo di 20 giorni ad un massimo di 40 giorni nei seguenti casi: 
    a) a fronte di almeno quattro ammonizioni nel corso di  un  anno,
in caso di inosservanza delle prescrizioni  relative  all'esposizione
del contrassegno, alla qualita' del servizio e ai reclami; 
    b) a fronte di almeno due ammonizioni nel corso di  un  anno,  in
caso  di  inosservanza  delle  prescrizioni  relative  alla   mancata
comunicazione della modifica dei dati dichiarati. 
  4. Qualora l'impresa commetta due o piu' infrazioni  gravi  secondo
quanto previsto dal Nuovo Codice della  Strada,  l'autorizzazione  e'
sospesa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 60 giorni. 
  5. L'autorizzazione all'attivita' di noleggio autobus  e'  revocata
quando l'impresa: 
    a) non e' piu' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4  e
5; 
    b)   effettua   il    servizio    nonostante    la    sospensione
dell'autorizzazione; 
    c)  incorre,  nell'arco  di  cinque  anni,  in  provvedimenti  di
sospensione per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni.