Art. 16 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
regolamento  l'ufficio  competente  della  Ripartizione   provinciale
Mobilita' istituisce il registro delle imprese esercenti  l'attivita'
di noleggio autobus. 
  2. I titolari di  licenze  comunali  per  l'attivita'  di  noleggio
autobus rilasciate  dai  comuni  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente regolamento, richiedono, entro  90  giorni  dall'entrata  in
vigore  del  medesimo,   la   relativa   autorizzazione   all'ufficio
competente della Ripartizione provinciale Mobilita',  fermi  restando
l'efficacia delle licenze comunali e il divieto della  loro  cessione
fino al rilascio della nuova autorizzazione. 
  3. La licenza comunale decade, qualora la nuova autorizzazione  non
sia richiesta entro il termine perentorio di 90 giorni. 
  4. Il comune competente informa i titolari delle  licenze  comunali
al fine di permettere l'adempimento dell'onere di cui al comma 2. 
  5. I requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo  4,  comma
1, lettere a) e b) si applicano  decorsi  due  anni  dall'entrata  in
vigore del presente regolamento. 
  6. Il requisito tecnico-organizzativo della  contabilita'  separata
di cui all'articolo 4, comma 1,  lettera  e)  si  applica  a  partire
dall'esercizio 2016. 
  7. Il divieto di cui all'articolo 8, comma 3 si applica decorsi due
anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di  farlo
osservare. 
    Bolzano, 10 luglio 2014 
 
                             KOMPATSCHER