Art. 3 
 
                           Autorizzazione 
 
  1. L'esercizio dell'attivita' di noleggio autobus  e'  soggetta  ad
autorizzazione,   che   consente   lo   svolgimento    dell'attivita'
professionale di noleggio autobus e l'immatricolazione degli  autobus
da destinare all'esercizio. 
  2. L'autorizzazione e' rilasciata ad  imprese,  persone  fisiche  o
giuridiche, che hanno una sede effettiva e stabile  in  provincia  di
Bolzano. 
  3. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata alle  organizzazioni
di volontariato ed alle cooperative sociali di tipo A. 
  4. L'autorizzazione ha validita'  di  cinque  anni  e  puo'  essere
rinnovata su domanda.