Art. 3 Autorizzazione 1. L'esercizio dell'attivita' di noleggio autobus e' soggetta ad autorizzazione, che consente lo svolgimento dell'attivita' professionale di noleggio autobus e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio. 2. L'autorizzazione e' rilasciata ad imprese, persone fisiche o giuridiche, che hanno una sede effettiva e stabile in provincia di Bolzano. 3. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata alle organizzazioni di volontariato ed alle cooperative sociali di tipo A. 4. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni e puo' essere rinnovata su domanda.