Art. 5 
 
                               Domanda 
 
  1. La domanda per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio
dell'attivita'  di  noleggio  autobus   va   presentata   all'ufficio
competente della Ripartizione  provinciale  Mobilita'  e  contiene  i
seguenti dati e le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo  5
della  legge  provinciale  22  ottobre  1993,  n.  17,  e  successive
modifiche: 
    a) la denominazione, la sede legale o la sede di stabilimento, il
codice fiscale e la partita IVA dell'impresa; 
    b)  le  generalita'  del/della  titolare   o   del/della   legale
rappresentante dell'impresa; 
    c) l'iscrizione al  registro  elettronico  nazionale  (REN),  con
indicazione del numero di iscrizione; 
    d)  l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bolzano; 
    e) il numero degli autobus da adibirsi all'attivita' di  noleggio
immatricolati  (con  la  data  di  prima   immatricolazione)   o   da
immatricolare, i dati identificativi dei mezzi, con la specificazione
del numero di autobus attrezzati per accogliere  soggetti  a  ridotta
capacita' motoria e di quelli acquistati con finanziamenti pubblici; 
    f) il numero dei e delle conducenti assunti o da assumere  ed  il
possesso da parte degli stessi  della  carta  di  qualificazione  del
conducente (CQC) di cui  all'articolo  116,  comma  11,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo  Codice  della  Strada),  e
successive modifiche, o una carta di  cui  al  capo  II  del  decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, o di  cui  ad  una  equivalente
disposizione  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea   in
attuazione della direttiva 15 luglio 2003, n. 59; 
    g) il numero, il luogo e le caratteristiche delle aree o  rimesse
per  lo  stazionamento  degli  autobus  gia'   immatricolati   o   da
immatricolare per l'attivita' di noleggio. 
  2.  Le  imprese  autorizzate  all'attivita'  di  noleggio   autobus
comunicano  all'ufficio  competente  della  Ripartizione  provinciale
Mobilita'  entro  90  giorni  dal  rilascio  dell'autorizzazione:  a)
l'intervenuta immatricolazione ad uso noleggio degli autobus; 
    b) il numero di conducenti di cui al comma 1, lettera  f),  e  la
natura giuridica del loro rapporto lavorativo; 
    c) il numero delle rimesse e aree di stazionamento. 
  3. Ogni modifica deve essere comunicata entro 30 giorni.