Art. 5 Domanda 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di noleggio autobus va presentata all'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilita' e contiene i seguenti dati e le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche: a) la denominazione, la sede legale o la sede di stabilimento, il codice fiscale e la partita IVA dell'impresa; b) le generalita' del/della titolare o del/della legale rappresentante dell'impresa; c) l'iscrizione al registro elettronico nazionale (REN), con indicazione del numero di iscrizione; d) l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bolzano; e) il numero degli autobus da adibirsi all'attivita' di noleggio immatricolati (con la data di prima immatricolazione) o da immatricolare, i dati identificativi dei mezzi, con la specificazione del numero di autobus attrezzati per accogliere soggetti a ridotta capacita' motoria e di quelli acquistati con finanziamenti pubblici; f) il numero dei e delle conducenti assunti o da assumere ed il possesso da parte degli stessi della carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui all'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e successive modifiche, o una carta di cui al capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, o di cui ad una equivalente disposizione di un altro Stato membro dell'Unione europea in attuazione della direttiva 15 luglio 2003, n. 59; g) il numero, il luogo e le caratteristiche delle aree o rimesse per lo stazionamento degli autobus gia' immatricolati o da immatricolare per l'attivita' di noleggio. 2. Le imprese autorizzate all'attivita' di noleggio autobus comunicano all'ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilita' entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione: a) l'intervenuta immatricolazione ad uso noleggio degli autobus; b) il numero di conducenti di cui al comma 1, lettera f), e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo; c) il numero delle rimesse e aree di stazionamento. 3. Ogni modifica deve essere comunicata entro 30 giorni.