Art. 9 Qualita' del servizio 1. Al fine di assicurare la qualita' del servizio, le imprese sono tenute a provvedere affinche': a) la conduzione del veicolo sia affidata esclusivamente a conducenti regolarmente assunti; il solo possesso di idonea patente di guida non e' sufficiente; b) durante il servizio non salgano sul mezzo persone impegnate in attivita' non inerenti al servizio, fatta eccezione per le autorita' preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza o di ordine pubblico. 2. Gli autobus in servizio devono: a) essere puliti e in perfetto stato d'uso; b) essere allestiti in modo da assicurare un adeguato comfort ai passeggeri; c) disporre di un bagagliaio capace di contenere almeno una valigia di dimensioni medie per passeggero o di un rimorchio bagagli; d) esporre ben visibile il contrassegno e i loghi che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo. 3. Il personale in servizio deve indossare un abbigliamento confacente al pubblico servizio; deve altresi' prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compresi il carico e lo scarico dei bagagli. 4. Il personale in servizio ispeziona, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus e, nel caso in cui siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, e' tenuto a depositarli presso la sede dell'impresa.