Art. 9 
 
                        Qualita' del servizio 
 
  1. Al fine di assicurare la qualita' del servizio, le imprese  sono
tenute a provvedere affinche': 
    a) la  conduzione  del  veicolo  sia  affidata  esclusivamente  a
conducenti regolarmente assunti; il solo possesso di  idonea  patente
di guida non e' sufficiente; 
    b) durante il servizio non salgano sul mezzo persone impegnate in
attivita' non inerenti al servizio, fatta eccezione per le  autorita'
preposte a funzioni di ispezione, compiti di sicurezza  o  di  ordine
pubblico. 
  2. Gli autobus in servizio devono: 
    a) essere puliti e in perfetto stato d'uso; 
    b) essere allestiti in modo da assicurare un adeguato comfort  ai
passeggeri; 
    c) disporre di un  bagagliaio  capace  di  contenere  almeno  una
valigia di dimensioni medie per passeggero o di un rimorchio bagagli; 
    d) esporre ben visibile il contrassegno e i loghi che indicano le
caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo. 
  3.  Il  personale  in  servizio  deve  indossare  un  abbigliamento
confacente al pubblico servizio; deve altresi' prestare assistenza ed
eventualmente soccorso  ai  passeggeri  durante  tutte  le  fasi  del
trasporto, compresi il carico e lo scarico dei bagagli. 
  4. Il personale in servizio ispeziona, al termine di ogni  viaggio,
l'interno dell'autobus e, nel caso in  cui  siano  rinvenuti  oggetti
dimenticati dai passeggeri, e' tenuto a depositarli  presso  la  sede
dell'impresa.