Art. 3 
 
                          Mutui e prestiti. 
            Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2013 
 
  1. Per  effetto  delle  variazioni  apportate  alle  previsioni  di
ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1  -  Variazioni
alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 17,
comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 29  (Bilancio  di
previsione della Regione Emilia-Romagna per  l'esercizio  finanziario
2014 e bilancio pluriennale 2014-2016), di approvazione del  bilancio
di previsione per l'esercizio 2014, e' ridotto di € 29.500.000,00. 
  2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 29 del 2013
e' soppresso. 
  3. Il rinnovo  dell'autorizzazione  alla  contrazione  di  mutui  o
prestiti obbligazionari di cui all'articolo 17, comma 3, della  legge
regionale n. 29 del 2013 e' aumentato di € 39.000.000,00.