Art. 3 Mutui e prestiti. Modifiche alla legge regionale n. 29 del 2013 1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016), di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014, e' ridotto di € 29.500.000,00. 2. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 29 del 2013 e' soppresso. 3. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2013 e' aumentato di € 39.000.000,00.