Art. 4 Conservazione dei residui passivi 1. Le somme impegnate a norma dell'articolo 47 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e non pagate entro il termine dell'esercizio 2014 sono conservate nel conto dei residui e l'istituto della perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60, comma 2, della legge regionale n. 40 del 2001 si applica per l'ultima volta con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2013.