Art. 4 
 
                  Conservazione dei residui passivi 
 
  1.  Le  somme  impegnate  a  norma  dell'articolo  47  della  legge
regionale 15  novembre  2001,  n.  40  (Ordinamento  contabile  della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4) e non pagate  entro  il  termine  dell'esercizio
2014 sono  conservate  nel  conto  dei  residui  e  l'istituto  della
perenzione amministrativa previsto dall'articolo 60, comma  2,  della
legge regionale n. 40 del 2001 si applica per l'ultima volta  con  il
rendiconto per l'esercizio finanziario 2013.