Art. 2 Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilita' 1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge l'ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti, non attualizzati, e di reversibilita', compresi quelli gia' in godimento o attribuiti, e' ridotto di una percentuale del 20 per cento, desunta dalla percentuale di riduzione della indennita' parlamentare lorda di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio 2014, rispetto all'indennita' parlamentare lorda indicata nell'art. 8, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).