Art. 2 
 
Riduzione  sull'ammontare  degli  assegni  vitalizi  diretti   e   di
                           reversibilita' 
 
  1. A decorrere dal mese  successivo  all'entrata  in  vigore  della
presente  legge  l'ammontare  lordo  mensile  di  tutti  gli  assegni
vitalizi diretti, non attualizzati,  e  di  reversibilita',  compresi
quelli gia' in godimento o attribuiti, e' ridotto di una  percentuale
del 20 per  cento,  desunta  dalla  percentuale  di  riduzione  della
indennita' parlamentare lorda  di  cui  all'art.  1  della  legge  31
ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla  data  del  1°
gennaio 2014, rispetto  all'indennita'  parlamentare  lorda  indicata
nell'art. 8, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012,  n.  6
(Trattamento  economico  e  regime  previdenziale  dei   membri   del
Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige).