Art. 3 Limite di cumulo di assegni vitalizi 1. Ove il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilita' goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilita' per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni, l'assegno erogato dal Consiglio regionale, considerato ai fini del calcolo del cumulo al lordo del valore attuale, viene ridotto, qualora l'importo lordo complessivo degli assegni stessi superi la misura lorda di euro 9.000,00 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente calcolata in modo proporzionale per gli assegni vitalizi di reversibilita'. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilita' erogato dal Consiglio regionale e' tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio diretto o di reversibilita', o l'ammontare lordo degli assegni percepiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione previsto dal comma 2, l'assegno vitalizio diretto o di reversibilita' viene sospeso e, per le due mensilita' gia' erogate, si provvede al recupero dell'indebito in base alle comuni procedure.