Art. 3 
 
                Limite di cumulo di assegni vitalizi 
 
  1. Ove il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilita'
goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilita' per
aver ricoperto cariche di parlamentare  nazionale  o  europeo  o  per
essere stato componente di organi di altre Regioni, l'assegno erogato
dal Consiglio regionale, considerato ai fini del calcolo  del  cumulo
al lordo del valore attuale, viene ridotto, qualora  l'importo  lordo
complessivo degli assegni stessi  superi  la  misura  lorda  di  euro
9.000,00 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente  calcolata
in modo proporzionale per gli assegni vitalizi di reversibilita'. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il  titolare  di  assegno
vitalizio diretto o di reversibilita' erogato dal Consiglio regionale
e' tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di  non  percepire
alcun assegno vitalizio diretto o di  reversibilita',  o  l'ammontare
lordo degli assegni percepiti, entro sessanta giorni dall'entrata  in
vigore della presente legge. 
  3. In caso di mancata ottemperanza  dell'obbligo  di  dichiarazione
previsto dal comma 2, l'assegno vitalizio diretto o di reversibilita'
viene sospeso e, per le due mensilita' gia' erogate, si  provvede  al
recupero dell'indebito in base alle comuni procedure.