Art. 4 Contributo di solidarieta' 1. Il contributo di solidarieta' da applicare agli assegni vitalizi inferiori alla misura del 30,40 per cento della base di calcolo prevista dal comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 2012 e' pari al 6 per cento. Agli assegni di reversibilita' riferiti ad assegni vitalizi non attualizzati, maturati fino alla misura del 57 per cento della medesima base di calcolo, il contributo di solidarieta' da applicare e' pari all'8 per cento ed agli assegni di reversibilita' riferiti ad assegni vitalizi di misura superiore, il contributo di solidarieta' da applicare e' pari al 12 per cento.