Art. 4 
 
                     Contributo di solidarieta' 
 
  1. Il contributo di solidarieta' da applicare agli assegni vitalizi
inferiori alla misura del 30,40  per  cento  della  base  di  calcolo
prevista dal comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del  2012
e' pari al 6 per cento. Agli assegni di  reversibilita'  riferiti  ad
assegni vitalizi non attualizzati, maturati fino alla misura  del  57
per  cento  della  medesima  base  di  calcolo,  il   contributo   di
solidarieta' da applicare e' pari all'8 per cento ed agli assegni  di
reversibilita' riferiti ad assegni vitalizi di misura  superiore,  il
contributo di solidarieta' da applicare e' pari al 12 per cento.