Art. 5 
 
Soppressione del trattamento economico a  carattere  previdenziale  e
versamento   della   contribuzione   a   favore   della    previdenza
                            complementare 
 
  1. L'istituto del trattamento economico a  carattere  previdenziale
previsto dalla legge regionale n. 6 del 2012 per i Consiglieri eletti
nella XV e nelle successive Legislature e' abrogato. 
  2. La contribuzione  previdenziale  obbligatoria  alla  quale  sono
assoggettati i Consiglieri, ai sensi del comma 4  dell'art.  7  della
legge regionale n. 6 del 2012, pari all'8,80  per  cento  della  base
imponibile contributiva, determinata  dall'indennita'  consiliare  di
cui al comma 1 dell'art. 2 della medesima legge,  con  esclusione  di
qualsiasi ulteriore indennita' di funzione o accessoria, con  effetto
dall'inizio della corrente Legislatura viene versata a sostegno della
rispettiva   previdenza   complementare,   qualora    indicata    dal
Consigliere, unitamente alla contribuzione  a  carico  del  Consiglio
regionale, fissata nella misura massima del 24,20 per  cento,  tenuto
conto di quanto previsto dal comma 3. 
  3. La contribuzione a carico del  Consiglio  regionale  si  riduce,
fino  alla  misura  minima  del  12  per  cento,  in  funzione  della
corrispondente  contribuzione  figurativa  gia'  a  carico  dell'ente
previdenziale  di  appartenenza  del  singolo  Consigliere  che   sia
lavoratore dipendente privato o pubblico. 
  4. Il Consigliere che  non  sia  lavoratore  dipendente  privato  o
pubblico deve, ai  fini  della  attribuzione  della  contribuzione  a
carico del Consiglio, garantire che  l'incarico  di  Consigliere  sia
svolto nelle medesime  condizioni  di  esclusivita'  previste  per  i
lavoratori dipendenti. 
  5. Qualora il Consigliere non rientrasse nella fattispecie  di  cui
al comma 4, la contribuzione a carico del Consiglio si  riduce,  fino
alla misura minima del 12 per cento,  della  quota  di  contribuzione
previdenziale versata autonomamente alla rispettiva Cassa o  Ente  di
appartenenza. 
  6. Per i Consiglieri titolari di  pensione  diretta  l'attribuzione
della contribuzione a carico del Consiglio viene meno. 
  7. Non e' prevista la restituzione a favore dei  Consiglieri  della
contribuzione previdenziale obbligatoria di cui ai commi 2 e 3.