Art. 5 Soppressione del trattamento economico a carattere previdenziale e versamento della contribuzione a favore della previdenza complementare 1. L'istituto del trattamento economico a carattere previdenziale previsto dalla legge regionale n. 6 del 2012 per i Consiglieri eletti nella XV e nelle successive Legislature e' abrogato. 2. La contribuzione previdenziale obbligatoria alla quale sono assoggettati i Consiglieri, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 6 del 2012, pari all'8,80 per cento della base imponibile contributiva, determinata dall'indennita' consiliare di cui al comma 1 dell'art. 2 della medesima legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennita' di funzione o accessoria, con effetto dall'inizio della corrente Legislatura viene versata a sostegno della rispettiva previdenza complementare, qualora indicata dal Consigliere, unitamente alla contribuzione a carico del Consiglio regionale, fissata nella misura massima del 24,20 per cento, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3. 3. La contribuzione a carico del Consiglio regionale si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, in funzione della corrispondente contribuzione figurativa gia' a carico dell'ente previdenziale di appartenenza del singolo Consigliere che sia lavoratore dipendente privato o pubblico. 4. Il Consigliere che non sia lavoratore dipendente privato o pubblico deve, ai fini della attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio, garantire che l'incarico di Consigliere sia svolto nelle medesime condizioni di esclusivita' previste per i lavoratori dipendenti. 5. Qualora il Consigliere non rientrasse nella fattispecie di cui al comma 4, la contribuzione a carico del Consiglio si riduce, fino alla misura minima del 12 per cento, della quota di contribuzione previdenziale versata autonomamente alla rispettiva Cassa o Ente di appartenenza. 6. Per i Consiglieri titolari di pensione diretta l'attribuzione della contribuzione a carico del Consiglio viene meno. 7. Non e' prevista la restituzione a favore dei Consiglieri della contribuzione previdenziale obbligatoria di cui ai commi 2 e 3.