Art. 8 Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e, rispettivamente, il Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate dalla presente legge tutti i provvedimenti che la legge e i Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei deputati questori e, rispettivamente, al Presidente della Camera. 2. L'Ufficio di Presidenza e' delegato ad emanare il Testo Unificato, coordinando la normativa in vigore alla luce della presente legge, nonche' gli atti necessari per l'applicazione della presente legge.