Art. 8 
 
               Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza 
 
  1. L'Ufficio di Presidenza del  Consiglio  e,  rispettivamente,  il
Presidente del Consiglio medesimo adottano nelle materie disciplinate
dalla  presente  legge  tutti  i  provvedimenti  che  la  legge  e  i
Regolamenti della Camera affidano all'Ufficio  di  Presidenza  ed  al
Collegio dei deputati  questori  e,  rispettivamente,  al  Presidente
della Camera. 
  2.  L'Ufficio  di  Presidenza  e'  delegato  ad  emanare  il  Testo
Unificato,  coordinando  la  normativa  in  vigore  alla  luce  della
presente legge, nonche' gli atti necessari per  l'applicazione  della
presente legge.