Art. 10 Organizzazione del volontariato di protezione civile 1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e successive modifiche e con le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attivita' di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le funzioni ad essa conferite dall'art. 108 decreto legislativo n. 112/1998 e successive modifiche in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile. Le organizzazioni del volontariato costituiscono parte integrante del Sistema integrato regionale. 2. Ai fini della presente legge e' considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile di cui al comma 4, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attivita' di protezione civile. 3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19, al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attivita' di protezione civile. 4. I comuni possono istituire gruppi comunali di volontariato di protezione civile al fine di coadiuvare il sindaco nella sua attivita' di protezione civile. Provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, se in forma associata. I gruppi comunali possono essere impiegati, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorita', anche al di fuori del territorio del comune di appartenenza. 5. Nell'Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, istituito dalla Giunta regionale, possono iscriversi le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della legge n. 266/1991 aventi carattere locale, le organizzazioni di altra natura purche' a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale, le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie suindicate ed aventi diffusione sovra regionale e nazionale, i gruppi comunali ed intercomunali di volontariato e i coordinamenti territoriali che raccolgono piu' organizzazioni di volontariato. 6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, recante disposizioni relative alle modalita' per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'Elenco territoriale regionale di cui al comma 5, sentita la commissione consiliare competente.