Art. 10 
 
        Organizzazione del volontariato di protezione civile 
 
  1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge  11
agosto 1991, n. 266  (Legge-quadro  sul  volontariato)  e  successive
modifiche e con le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1993,
n. 29 (Disciplina dell'attivita' di volontariato nella Regione Lazio)
e successive modifiche, le funzioni ad essa conferite  dall'art.  108
decreto legislativo n. 112/1998 e successive modifiche in ordine agli
interventi per  l'organizzazione  e  l'impiego  del  volontariato  di
protezione civile. Le organizzazioni del  volontariato  costituiscono
parte integrante del Sistema integrato regionale. 
  2. Ai fini della presente legge e'  considerata  organizzazione  di
volontariato  di  protezione  civile   ogni   organismo   liberamente
costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi  i  gruppi  comunali  di
protezione civile di cui al comma 4, che, avvalendosi prevalentemente
delle  prestazioni  personali,  volontarie  e  gratuite  dei   propri
aderenti, concorre alle attivita' di protezione civile. 
  3. La  Regione  provvede,  avvalendosi  dell'Agenzia  regionale  di
protezione civile di cui all'art. 19, al coordinamento e  all'impiego
del volontariato di protezione civile, favorendone, anche in concorso
con  l'amministrazione  statale   e   con   gli   enti   locali,   la
partecipazione alle attivita' di protezione civile. 
  4. I comuni possono istituire gruppi comunali  di  volontariato  di
protezione  civile  al  fine  di  coadiuvare  il  sindaco  nella  sua
attivita'  di  protezione  civile.  Provvedono  al  coordinamento   e
all'impiego del volontariato di protezione civile a livello  comunale
e intercomunale, se in forma associata.  I  gruppi  comunali  possono
essere impiegati, su richiesta e sotto la direzione delle  competenti
autorita',  anche  al  di  fuori  del  territorio   del   comune   di
appartenenza. 
  5.  Nell'Elenco  territoriale  regionale  delle  organizzazioni  di
volontariato di protezione civile, istituito dalla Giunta  regionale,
possono iscriversi le organizzazioni di  volontariato  costituite  ai
sensi  della  legge  n.  266/1991   aventi   carattere   locale,   le
organizzazioni di altra natura purche' a  componente  prevalentemente
volontaria ed aventi carattere locale,  le  articolazioni  locali  di
organizzazioni  ricadenti  nelle  categorie  suindicate   ed   aventi
diffusione  sovra  regionale  e  nazionale,  i  gruppi  comunali   ed
intercomunali di volontariato  e  i  coordinamenti  territoriali  che
raccolgono piu' organizzazioni di volontariato. 
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell'art.  47,  comma  2,
lettera  b)  dello  Statuto,   un   regolamento   di   attuazione   e
integrazione,  recante  disposizioni  relative  alle  modalita'   per
l'iscrizione, il diniego  di  iscrizione  e  la  cancellazione  delle
organizzazioni di volontariato dall'Elenco territoriale regionale  di
cui al comma 5, sentita la commissione consiliare competente.