Art. 11 Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile 1. In attuazione dell'art. 10, comma 2, lettera b), della legge n. 266/1991, e' istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominata Consulta, quale forma di partecipazione consultiva, democratica, di confronto, di valutazione e di coordinamento tra le organizzazioni di volontariato presenti sul territorio e le amministrazioni di cui all'art. 4, comma 1. 2. La Consulta e' composta da non piu' di cinque esponenti per provincia, rappresentanti dei soggetti iscritti nell'Elenco territoriale regionale di cui all'art. 10, comma 5. 3. Il Consiglio regionale definisce i criteri di accesso alla Consulta, alle commissioni specifiche e all'ufficio di presidenza. 4. I componenti della Consulta durano in carica due anni, prestano la loro attivita' a titolo gratuito e non possono percepire emolumenti e/o rimborsi di sorta. 5. La Consulta redige il proprio regolamento interno entro novanta giorni dal suo insediamento. Il regolamento della Consulta e' approvato dal Consiglio regionale.