Art. 11 
 
Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione
                               civile 
 
  1. In attuazione dell'art. 10, comma 2, lettera b), della legge  n.
266/1991, e' istituita la Consulta regionale delle organizzazioni  di
volontariato di protezione civile, di  seguito  denominata  Consulta,
quale forma di partecipazione consultiva, democratica, di  confronto,
di  valutazione  e  di  coordinamento  tra   le   organizzazioni   di
volontariato presenti sul territorio  e  le  amministrazioni  di  cui
all'art. 4, comma 1. 
  2. La Consulta e' composta da non  piu'  di  cinque  esponenti  per
provincia,   rappresentanti   dei   soggetti   iscritti   nell'Elenco
territoriale regionale di cui all'art. 10, comma 5. 
  3. Il Consiglio regionale  definisce  i  criteri  di  accesso  alla
Consulta, alle commissioni specifiche e all'ufficio di presidenza. 
  4. I componenti della Consulta durano in carica due anni,  prestano
la  loro  attivita'  a  titolo  gratuito  e  non  possono   percepire
emolumenti e/o rimborsi di sorta. 
  5. La Consulta redige il proprio regolamento interno entro  novanta
giorni  dal  suo  insediamento.  Il  regolamento  della  Consulta  e'
approvato dal Consiglio regionale.