Art. 12 Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile 1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, puo' disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'art. 10, comma 5: a) concessione di contributi, ai sensi dell'art. 5, comma 13, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 (Legge di stabilita' regionale 2014), mediante bando pubblico, finalizzati al potenziamento, alla manutenzione, alle spese di gestione delle attrezzature e agli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse per lo svolgimento di attivita' operative di protezione civile, nonche' al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali; b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attivita' di protezione civile regolarmente autorizzati. 2. Gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b) sono pubblicati dalla Regione sul proprio sito istituzionale. 3. La Regione concede ai volontari impiegati nelle attivita' di protezione civile le garanzie ed i benefici ad essi spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile). 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale di protezione civile di cui all'art. 27 e la commissione consiliare competente, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalita' di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese. 5. I mezzi in dotazione o in uso alle associazioni di volontariato di protezione civile acquisiti attraverso la concessione di contributi di cui al presente articolo, esclusi quelli di proprieta' delle stesse, a lungo inutilizzati per cause inerenti la non operativita' dell'associazione, rientrano nella disponibilita' dell'ente che le ha finanziate e sono inseriti nei piani di emergenza di protezione civile, nonche' dati in comodato d'uso alle associazioni di protezione civile iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'art. 10, comma 5, che presentano idoneita' tecnico-operativa e sanitaria e che possono garantire la disponibilita' di risorse utili per lo svolgimento continuativo dell'attivita' di protezione civile.