Art. 12 
 
 Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile 
 
  1. La Regione, in coerenza  con  quanto  previsto  dalla  normativa
statale, previo parere delle commissioni consiliari competenti,  puo'
disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso  con
altri enti pubblici, le seguenti misure, per  la  cui  attuazione  si
avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile  di  cui  all'art.
19,  a  favore  delle   organizzazioni   di   volontariato   iscritte
nell'Elenco territoriale regionale di cui all'art. 10, comma 5: 
    a) concessione di contributi, ai sensi  dell'art.  5,  comma  13,
della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13  (Legge  di  stabilita'
regionale   2014),   mediante   bando   pubblico,   finalizzati    al
potenziamento,  alla  manutenzione,  alle  spese  di  gestione  delle
attrezzature e agli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi
in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse per lo  svolgimento
di attivita' operative di protezione civile, nonche' al miglioramento
della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche  in
concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali; 
    b) concorso al rimborso delle spese  sostenute  in  occasione  di
interventi   ed   attivita'   di   protezione   civile   regolarmente
autorizzati. 
  2. Gli importi di cui al comma 1, lettere a) e b)  sono  pubblicati
dalla Regione sul proprio sito istituzionale. 
  3. La Regione concede ai volontari  impiegati  nelle  attivita'  di
protezione civile le garanzie ed i  benefici  ad  essi  spettanti  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n.
194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione  delle
organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile). 
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  la  Giunta  regionale,  sentiti  il  Comitato  regionale   di
protezione civile di cui all'art.  27  e  la  commissione  consiliare
competente, adotta un regolamento recante  disposizioni  relative  ai
criteri e alle modalita' di erogazione dei contributi e  di  rimborso
delle spese. 
  5. I mezzi in dotazione o in uso alle associazioni di  volontariato
di  protezione  civile  acquisiti  attraverso   la   concessione   di
contributi di cui al presente articolo, esclusi quelli di  proprieta'
delle  stesse,  a  lungo  inutilizzati  per  cause  inerenti  la  non
operativita'  dell'associazione,   rientrano   nella   disponibilita'
dell'ente che le ha finanziate e sono inseriti nei piani di emergenza
di  protezione  civile,  nonche'  dati   in   comodato   d'uso   alle
associazioni di protezione civile iscritte  nell'Elenco  territoriale
regionale di cui all'art.  10,  comma  5,  che  presentano  idoneita'
tecnico-operativa  e   sanitaria   e   che   possono   garantire   la
disponibilita' di  risorse  utili  per  lo  svolgimento  continuativo
dell'attivita' di protezione civile.