Art. 14 Procedure per l'adozione del Programma regionale 1. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19 acquisisce programmi delle province di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), predispone, sentita la Consulta regionale di cui all'art. 11, la proposta di Programma regionale dodici mesi prima della scadenza dello stesso, anche in assenza dei programmi delle province, e la trasmette alla Giunta regionale. 2. La Giunta regionale, entro i quattro mesi successivi, sentito il parere del Comitato regionale di protezione civile di cui all'art. 27, adotta la proposta di Programma regionale e la trasmette al Consiglio regionale. 3. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 2, in assenza del parere del Comitato regionale di protezione civile, la Giunta regionale procede comunque all'adozione della proposta di Programma regionale ed alla relativa trasmissione al Consiglio regionale nel termine previsto al comma 2. 4. Il Programma regionale e' approvato dal Consiglio regionale entro quattro mesi decorrenti dalla data della ricezione della proposta di cui al comma 2 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 5. Il Programma regionale puo' essere modificato, integrato ed aggiornato con le procedure indicate nel presente articolo.