Art. 14 
 
          Procedure per l'adozione del Programma regionale 
 
  1. L'Agenzia regionale di protezione  civile  di  cui  all'art.  19
acquisisce programmi delle province  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), predispone, sentita la Consulta regionale di cui all'art.
11, la proposta  di  Programma  regionale  dodici  mesi  prima  della
scadenza dello stesso, anche in assenza dei programmi delle province,
e la trasmette alla Giunta regionale. 
  2. La Giunta regionale, entro i quattro mesi successivi, sentito il
parere del Comitato regionale di protezione civile  di  cui  all'art.
27, adotta la proposta di  Programma  regionale  e  la  trasmette  al
Consiglio regionale. 
  3. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 2,  in  assenza
del parere del Comitato regionale di  protezione  civile,  la  Giunta
regionale procede comunque all'adozione della proposta  di  Programma
regionale ed alla relativa trasmissione al  Consiglio  regionale  nel
termine previsto al comma 2. 
  4. Il Programma regionale  e'  approvato  dal  Consiglio  regionale
entro quattro  mesi  decorrenti  dalla  data  della  ricezione  della
proposta di cui al comma 2  e  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
  5. Il Programma regionale  puo'  essere  modificato,  integrato  ed
aggiornato con le procedure indicate nel presente articolo.