Art. 15 
Stato di calamita' e stato di  emergenza  nel  territorio  regionale.
  Competenze del Presidente della Regione 
  1. Il Presidente della Regione, nel  rispetto  di  quanto  previsto
all'art.  14,  comma  2,  lettera  b),  della  legge  n.  225/1992  e
successive modifiche, coordina le  politiche  di  protezione  civile,
avvalendosi del Sistema integrato regionale. 
  2. Qualora si verifichino o rischino di verificarsi gli  eventi  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b),  che,  per  la  loro  natura  ed
estensione richiedano la necessita' di una immediata  risposta  della
Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato,
il Presidente della Regione decreta,  ai  sensi  di  quanto  previsto
all'art. 108, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo
n. 112/1998, lo stato di calamita' regionale,  determinandone  durata
ed estensione  territoriale,  dandone  tempestiva  informazione  alla
Giunta ed al Consiglio regionali. 
  3. Il Presidente della Regione, successivamente alla  dichiarazione
di cui al comma  1  e  limitatamente  al  perdurare  dello  stato  di
calamita': 
    a) pone in essere gli  interventi  necessari,  nell'ambito  delle
attribuzioni spettanti alla  Regione,  anche  a  mezzo  di  ordinanze
motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto
della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti  ai
Sindaci ed alle altre autorita' di protezione civile; 
    b)  assume,  secondo  le  modalita'  di  cui  all'art.   16,   il
coordinamento istituzionale delle attivita' finalizzate a superare lo
stato di calamita', adottando atti di indirizzo e programmi. 
  4. Qualora la  gravita'  dell'evento  richieda  l'intervento  dello
Stato ai sensi dell'art. 5  della  legge  n.  225/1992  e  successive
modifiche, il Presidente della Regione richiede al competente  organo
statale la dichiarazione dello  stato  di  emergenza  nel  territorio
regionale e partecipa alle intese di cui  all'art.  107  del  decreto
legislativo n. 112/1998 e successive  modifiche,  dandone  tempestiva
informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali. 
  5. Nel caso della dichiarazione dello stato di emergenza  ai  sensi
del comma 4, la Regione assicura, per l'attuazione  degli  interventi
di emergenza, l'immediata disponibilita' dei mezzi e delle  strutture
organizzative regionali e del volontariato e  provvede,  in  concorso
con gli enti locali e con gli organi statali  di  protezione  civile,
centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte
le attivita' necessarie a superare l'emergenza. Il  Presidente  della
Regione provvede ai sensi del comma 2, nel  quadro  delle  competenze
regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.