Art. 15 Stato di calamita' e stato di emergenza nel territorio regionale. Competenze del Presidente della Regione 1. Il Presidente della Regione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, comma 2, lettera b), della legge n. 225/1992 e successive modifiche, coordina le politiche di protezione civile, avvalendosi del Sistema integrato regionale. 2. Qualora si verifichino o rischino di verificarsi gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessita' di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Regione decreta, ai sensi di quanto previsto all'art. 108, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo n. 112/1998, lo stato di calamita' regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali. 3. Il Presidente della Regione, successivamente alla dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di calamita': a) pone in essere gli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre autorita' di protezione civile; b) assume, secondo le modalita' di cui all'art. 16, il coordinamento istituzionale delle attivita' finalizzate a superare lo stato di calamita', adottando atti di indirizzo e programmi. 4. Qualora la gravita' dell'evento richieda l'intervento dello Stato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modifiche, il Presidente della Regione richiede al competente organo statale la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998 e successive modifiche, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali. 5. Nel caso della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del comma 4, la Regione assicura, per l'attuazione degli interventi di emergenza, l'immediata disponibilita' dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e provvede, in concorso con gli enti locali e con gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attivita' necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Regione provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.