Art. 16 
 
            Interventi per il superamento dell'emergenza 
 
  1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni  di  vita  nelle
aree del territorio regionale colpite dagli eventi  per  i  quali  e'
stato dichiarato lo stato di calamita' e/o di  emergenza,  la  Giunta
regionale, sulla base delle necessita' indicate  negli  atti  di  cui
all'art. 15, comma 2, puo' disporre nei limiti  delle  disponibilita'
di  bilancio,  lo  stanziamento   di   appositi   fondi,   anche   in
anticipazione di stanziamenti dello  Stato.  Le  deliberazioni  della
Giunta sono inviate, entro cinque giorni dalla  loro  adozione,  alla
commissione consiliare competente in materia di bilancio. Le  risorse
stanziate sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza,
delle strutture e  delle  infrastrutture  pubbliche  o  di  interesse
pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione
del rischio nonche' alla concessione di eventuali contributi a favore
di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti. 
  2. L'Agenzia regionale di protezione  civile  di  cui  all'art.  19
coordina  l'istruttoria  tecnica,  sviluppa  ed  attua  i  piani   di
intervento urgente per  il  superamento  dell'emergenza,  in  stretto
raccordo e collaborazione con le strutture regionali  competenti  per
materia  nonche'  con  ogni  altra  struttura  regionale  e  soggetto
pubblico o privato interessati. 
  3.  La  Giunta   regionale   riferisce   al   Consiglio   regionale
semestralmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso  di
realizzazione.