Art. 16 Interventi per il superamento dell'emergenza 1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di calamita' e/o di emergenza, la Giunta regionale, sulla base delle necessita' indicate negli atti di cui all'art. 15, comma 2, puo' disporre nei limiti delle disponibilita' di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato. Le deliberazioni della Giunta sono inviate, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla commissione consiliare competente in materia di bilancio. Le risorse stanziate sono finalizzate al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate e alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio nonche' alla concessione di eventuali contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi predetti. 2. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19 coordina l'istruttoria tecnica, sviluppa ed attua i piani di intervento urgente per il superamento dell'emergenza, in stretto raccordo e collaborazione con le strutture regionali competenti per materia nonche' con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati. 3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale semestralmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.