Art. 17 Interventi indifferibili ed urgenti 1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamita' e/o di emergenza di cui all'art. 15, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 21, sentito il Presidente della Regione, adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, comunicandoli alla commissione consiliare competente, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilita' dei capitoli del bilancio dell'Agenzia stessa a cio' specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale. 2. Gli impegni di spesa di cui al comma 1, fatta salva la disponibilita' dei capitoli di bilancio a cio' specificamente destinati, non possono superare il limite massimo di 200.000,00 euro per anno solare. 3. Il direttore dell'Agenzia trasmette alla Giunta regionale una relazione mensile sull'utilizzo dei fondi di cui al comma 1. Tale relazione e' poi trasmessa entro i successivi trenta giorni dalla Giunta regionale alla commissione consiliare competente. 4. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Regione o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi trenta giorni.