Art. 17 
 
                 Interventi indifferibili ed urgenti 
 
  1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione  di  pericolo,
anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamita' e/o  di
emergenza di cui all'art. 15, che renda necessari specifici lavori  o
altri interventi indifferibili e urgenti, il  direttore  dell'Agenzia
regionale di  protezione  civile  di  cui  all'art.  21,  sentito  il
Presidente della Regione, adotta tutti i provvedimenti amministrativi
necessari,  comunicandoli  alla  commissione  consiliare  competente,
assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilita'
dei capitoli del bilancio dell'Agenzia stessa a  cio'  specificamente
destinati,  nel  rispetto  di  direttive   impartite   dalla   Giunta
regionale. 
  2. Gli impegni  di  spesa  di  cui  al  comma  1,  fatta  salva  la
disponibilita'  dei  capitoli  di  bilancio  a  cio'   specificamente
destinati, non possono superare il limite massimo di 200.000,00  euro
per anno solare. 
  3. Il direttore dell'Agenzia trasmette alla  Giunta  regionale  una
relazione mensile sull'utilizzo dei fondi di cui  al  comma  1.  Tale
relazione e' poi trasmessa entro i  successivi  trenta  giorni  dalla
Giunta regionale alla commissione consiliare competente. 
  4. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego  di
ulteriori  fondi  a  carico  del  bilancio  regionale,  questi   sono
stanziati con decreto del Presidente della Regione o, per sua delega,
dell'Assessore competente, da  sottoporre  a  ratifica  della  Giunta
regionale, sentita la  commissione  consiliare  competente,  entro  i
successivi trenta giorni.