Art. 18 Individuazione delle strutture operative e costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile 1. Allo svolgimento delle attivita' e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge, provvede l'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'art. 19, operando in raccordo ed in collaborazione con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanita' pubblica che svolgono funzioni d'interesse della protezione civile. 2. L'Agenzia regionale di protezione civile, per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente legge, si avvale, previa stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale: a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile; b) Corpo forestale dello Stato; c) Corpo delle Capitanerie di porto; d) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); e) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA); f) Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS); g) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'art. 10, comma 5; h) Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118); i) Croce Rossa Italiana (CRI); j) Corpo nazionale soccorso alpino; k) Consorzi di bonifica; l) Istituto nazionale malattie infettive IRCCS «Lazzaro Spallanzani» ed ogni altra struttura socio-sanitaria che svolge compiti di interesse della protezione civile; m) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile. 3. Al fine di favorire l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2 sulla base di intese e mediante convenzioni, la Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile. La colonna mobile regionale puo' essere anche articolata in colonne mobili provinciali il cui impiego e' disposto e coordinato dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonche', previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.