Art. 18 
Individuazione delle strutture operative e costituzione della colonna
  mobile regionale di protezione civile 
  1.  Allo  svolgimento  delle  attivita'  e  dei  servizi   connessi
all'esercizio  delle  funzioni  amministrative  di  competenza  della
Regione in materia  di  protezione  civile  previste  dalla  presente
legge, provvede l'Agenzia  regionale  di  protezione  civile  di  cui
all'art. 19,  operando  in  raccordo  ed  in  collaborazione  con  le
strutture organizzative regionali competenti in materia di  sicurezza
territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria  e  sanita'
pubblica che svolgono funzioni d'interesse della protezione civile. 
  2. L'Agenzia regionale di protezione  civile,  per  lo  svolgimento
delle attivita' di cui alla presente legge, si avvale, previa stipula
di  apposite  convenzioni  nei  casi  previsti  dalla  legge,   della
collaborazione,  del  supporto  e  della  consulenza  tecnica   delle
seguenti strutture operanti nel territorio regionale: 
    a)  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  quale   componente
fondamentale della protezione civile; 
    b) Corpo forestale dello Stato; 
    c) Corpo delle Capitanerie di porto; 
    d) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); 
    e) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA); 
    f) Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS); 
    g)   Organizzazioni   di   volontariato   iscritte    nell'Elenco
territoriale regionale di cui all'art. 10, comma 5; 
    h) Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118); 
    i) Croce Rossa Italiana (CRI); 
    j) Corpo nazionale soccorso alpino; 
    k) Consorzi di bonifica; 
    l)  Istituto  nazionale   malattie   infettive   IRCCS   «Lazzaro
Spallanzani» ed  ogni  altra  struttura  socio-sanitaria  che  svolge
compiti di interesse della protezione civile; 
    m) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga  compiti  di
interesse della protezione civile. 
  3. Al fine di favorire l'integrazione, in relazione alla  tipologia
di rischio, con le strutture di cui ai commi 1  e  2  sulla  base  di
intese e mediante convenzioni, la Regione  promuove  la  costituzione
della colonna mobile  regionale  di  protezione  civile.  La  colonna
mobile regionale puo'  essere  anche  articolata  in  colonne  mobili
provinciali il cui impiego e' disposto  e  coordinato  dal  direttore
dell'Agenzia  regionale  di   protezione   civile,   per   interventi
nell'ambito del territorio regionale, nonche', previa intesa  tra  il
Presidente della Regione e i competenti organi dello  Stato  e  delle
Regioni interessate,  per  interventi  al  di  fuori  del  territorio
regionale e nazionale.