Art. 19 Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile 1. E' istituita, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) e successive modifiche, l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia. 2. L'Agenzia e' un'unita' amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformita' agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed e' sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.