Art. 19 
 
       Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e nel rispetto
delle norme di cui alla legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme
generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art.
54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli
enti pubblici dipendenti) e successive modifiche, l'Agenzia regionale
di protezione civile, di seguito denominata Agenzia. 
  2.  L'Agenzia  e'  un'unita'  amministrativa  dotata  di  autonomia
gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti  delle
risorse  disponibili  ed  in  conformita'  agli  atti  regionali   di
definizione delle politiche e degli  obiettivi  programmatici,  degli
indirizzi e delle direttive ed e' sottoposta ai poteri  di  vigilanza
della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.