Art. 20 
 
                        Compiti dell'Agenzia 
 
  1.  L'Agenzia   e'   preposta   allo   svolgimento   di   attivita'
tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di  vigilanza  in
materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza
regionale di cui all'art. 5 e in particolare provvede  alla  gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse. 
  2. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti: 
    a)  predispone  e  adotta  gli   atti   amministrativi   relativi
all'attivita' di protezione civile di competenza della Regione; 
    b) predispone la proposta del Programma regionale in armonia  con
gli indirizzi nazionali; 
    c) predispone gli atti ai fini della dichiarazione dello stato di
calamita' di cui all'art. 15, comma 2 e dello stato di  emergenza  di
cui  all'art.  15,  comma  4,  coordina  gli  interventi  finalizzati
all'attuazione dello stato di calamita' e di emergenza,  nonche'  gli
interventi necessari al superamento dell'emergenza; 
    d) emette avvisi di attenzione, preallarme  ed  allarme  per  gli
eventi attesi sulla base di avvisi di criticita'  emessi  dal  Centro
funzionale regionale multirischio di cui all'art. 26 ed  in  raccordo
con  tutte  le  altre  strutture  tecniche  preposte  alla  sicurezza
territoriale; 
    e)  gestisce  le  attivita'  relative   al   volontariato   della
protezione civile e le attivita' di informazione, di  preparazione  e
di aggiornamento professionale dello stesso; 
    f) provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio  ai
fini della prevenzione dei rischi; 
    g) cura i rapporti con il Dipartimento  nazionale  di  protezione
civile e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema  integrato
regionale; 
    h) cura i rapporti e la predisposizione di  programmi  di  intesa
con le Prefetture-UTG, con le amministrazioni locali,  con  il  Corpo
Nazionale dei vigili del fuoco, con il Corpo forestale dello Stato  e
con altri soggetti pubblici e privati ai fini della  prevenzione  dei
rischi sul territorio e per le altre attivita' di protezione civile; 
    i) provvede  all'acquisizione  di  tutti  i  mezzi,  materiali  e
attrezzature necessari per la gestione delle attivita' di  protezione
civile, dovute ad eventi eccezionali per i quali  non  sia  possibile
ricorrere alla centrale acquisti in ragione dell'urgenza; 
    j)  provvede  agli  adempimenti  relativi  alla  concessione  dei
contributi e al conferimento dei beni, di cui all'art. 31, commi 2  e
3; 
    k) puo' costituire centri logistici per la gestione  di  mezzi  e
materiali di pronto intervento. 
  3. Per la redazione degli atti e del programma di cui al  comma  1,
lettere a) e b),  l'Agenzia  si  avvale  della  collaborazione  delle
strutture  tecniche  regionali  competenti  e  del  contributo  della
Consulta, utilizza gli elementi conoscitivi  disponibili  presso  gli
enti  locali  ed  acquisisce  collaborazioni  scientifiche  ove   non
disponibili all'interno della Regione in accordo con le Universita' e
i centri di ricerca. 
  4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3,  l'Agenzia
puo' individuare i  Centri  regionali  di  competenza  di  protezione
civile, quali soggetti in grado di garantire la fornitura di servizi,
informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici  in
ambiti specifici, anche attraverso la stipula di convenzioni.