Art. 20 Compiti dell'Agenzia 1. L'Agenzia e' preposta allo svolgimento di attivita' tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale di cui all'art. 5 e in particolare provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse. 2. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti: a) predispone e adotta gli atti amministrativi relativi all'attivita' di protezione civile di competenza della Regione; b) predispone la proposta del Programma regionale in armonia con gli indirizzi nazionali; c) predispone gli atti ai fini della dichiarazione dello stato di calamita' di cui all'art. 15, comma 2 e dello stato di emergenza di cui all'art. 15, comma 4, coordina gli interventi finalizzati all'attuazione dello stato di calamita' e di emergenza, nonche' gli interventi necessari al superamento dell'emergenza; d) emette avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticita' emessi dal Centro funzionale regionale multirischio di cui all'art. 26 ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale; e) gestisce le attivita' relative al volontariato della protezione civile e le attivita' di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso; f) provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi; g) cura i rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale; h) cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le Prefetture-UTG, con le amministrazioni locali, con il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, con il Corpo forestale dello Stato e con altri soggetti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio e per le altre attivita' di protezione civile; i) provvede all'acquisizione di tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessari per la gestione delle attivita' di protezione civile, dovute ad eventi eccezionali per i quali non sia possibile ricorrere alla centrale acquisti in ragione dell'urgenza; j) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei contributi e al conferimento dei beni, di cui all'art. 31, commi 2 e 3; k) puo' costituire centri logistici per la gestione di mezzi e materiali di pronto intervento. 3. Per la redazione degli atti e del programma di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionali competenti e del contributo della Consulta, utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli enti locali ed acquisisce collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione in accordo con le Universita' e i centri di ricerca. 4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3, l'Agenzia puo' individuare i Centri regionali di competenza di protezione civile, quali soggetti in grado di garantire la fornitura di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici, anche attraverso la stipula di convenzioni.