Art. 21 
 
                       Direttore dell'Agenzia 
 
  1. Organo dell'Agenzia  e'  il  direttore,  nominato  dalla  Giunta
regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e scelto  tra
i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente  della  Regione
ovvero  tra  esperti  e  professionisti  esterni  all'amministrazione
regionale, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) diploma di laurea o laurea magistrale; 
    b)  comprovata  professionalita'  ed  esperienza  in  materia  di
protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse. 
  2. Il direttore dirige e coordina le attivita' dell'Agenzia  ed  e'
responsabile  dell'efficienza,  dell'efficacia  e   dell'economicita'
della gestione nonche' della conformita' della gestione  stessa  agli
atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con
particolare   riguardo   al   programma   triennale   di    attivita'
dell'Agenzia. Il direttore, oltre a svolgere  le  attivita'  previste
dall'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 1/2008, in particolare: 
    a) provvede alle attivita' di protezione civile  su  indirizzo  e
direttiva del Presidente della Regione; 
    b) si raccorda con le altre  strutture  regionali,  ai  fini  del
coordinamento e dell'unitarieta' dell'azione amministrativa; 
    c) stipula convenzioni con i soggetti di cui all'art. 18, comma 2
nei casi previsti dalla legge. 
  3. Per il conferimento e la durata dell'incarico del direttore, per
il relativo trattamento economico nonche' per ogni altro aspetto  non
espressamente  previsto  dal  presente  articolo  si   applicano   le
disposizioni di cui all'art.  4  della  legge  regionale  n.  1/2008,
nonche' le disposizioni regionali vigenti in materia.