Art. 21 Direttore dell'Agenzia 1. Organo dell'Agenzia e' il direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea o laurea magistrale; b) comprovata professionalita' ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse. 2. Il direttore dirige e coordina le attivita' dell'Agenzia ed e' responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicita' della gestione nonche' della conformita' della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attivita' dell'Agenzia. Il direttore, oltre a svolgere le attivita' previste dall'art. 4, comma 3 della legge regionale n. 1/2008, in particolare: a) provvede alle attivita' di protezione civile su indirizzo e direttiva del Presidente della Regione; b) si raccorda con le altre strutture regionali, ai fini del coordinamento e dell'unitarieta' dell'azione amministrativa; c) stipula convenzioni con i soggetti di cui all'art. 18, comma 2 nei casi previsti dalla legge. 3. Per il conferimento e la durata dell'incarico del direttore, per il relativo trattamento economico nonche' per ogni altro aspetto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale n. 1/2008, nonche' le disposizioni regionali vigenti in materia.