Art. 22 
 
               Organizzazione e personale dell'Agenzia 
 
  1. L'organizzazione dell'Agenzia e' disciplinata con il regolamento
di organizzazione ai sensi dell'art.  5,  della  legge  regionale  n.
1/2008 che indica, oltre a quanto previsto dallo stesso articolo,  in
particolare: 
    a) il sistema  organizzativo  dell'Agenzia  in  coerenza  con  le
previsioni dell'art. 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.  6
(Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio  e
disposizioni relative alla dirigenza ed  al  personale  regionale)  e
successive modifiche e  del  titolo  III,  capo  I,  del  regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; 
    b)  il   contingente   complessivo   del   personale   attribuito
all'Agenzia e la relativa dislocazione  nell'ambito  delle  strutture
organizzative di cui al comma 2; 
    c) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di  protezione
civile anche nell'interesse di enti locali e di altri  enti  pubblici
regionali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2008; 
    d) le caratteristiche grafiche e le  modalita'  di  utilizzo  del
logo dell'Agenzia, in uso esclusivo della stessa. 
  2. Il sistema organizzativo dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera
a) e'  costituito  da  una  struttura  organizzativa,  articolata  in
strutture organizzative di base  equiparate  alle  aree,  all'interno
delle quali e'  possibile,  con  il  regolamento  di  organizzazione,
prevedere ulteriori articolazioni. 
  3. L'Agenzia si avvale del personale dipendente della Regione e del
personale alla stessa  assegnato  su  comando  o  distacco  da  altra
amministrazione  pubblica.  L'Agenzia  non  puo'  assumere  personale
esterno con contratto a tempo indeterminato.  Per  le  assunzioni  di
personale con contratto a tempo determinato  si  applicano  i  limiti
previsti dalle leggi  nazionali  e  regionali  sulle  amministrazioni
regionali che svolgono funzioni di gestione amministrativa. 
  4. Il direttore provvede, secondo quanto disposto  dal  regolamento
di organizzazione, al conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  a
soggetti   gia'   facenti   parte    del    ruolo    dei    dirigenti
dell'amministrazione  regionale,  nonche'   alla   ripartizione   del
personale non dirigenziale nell'ambito  delle  strutture  di  cui  al
comma 2, in conformita' alle esigenze di  speditezza,  efficienza  ed
efficacia dell'azione amministrativa. 
  5. Relativamente ad  ogni  altro  aspetto  dell'organizzazione  non
espressamente previsto nel presente  articolo  nonche'  al  personale
dell'Agenzia, si applicano le disposizioni di cui  all'art.  5  della
legge regionale n. 1/2008.