Art. 22 Organizzazione e personale dell'Agenzia 1. L'organizzazione dell'Agenzia e' disciplinata con il regolamento di organizzazione ai sensi dell'art. 5, della legge regionale n. 1/2008 che indica, oltre a quanto previsto dallo stesso articolo, in particolare: a) il sistema organizzativo dell'Agenzia in coerenza con le previsioni dell'art. 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche; b) il contingente complessivo del personale attribuito all'Agenzia e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2; c) le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di protezione civile anche nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 1/2008; d) le caratteristiche grafiche e le modalita' di utilizzo del logo dell'Agenzia, in uso esclusivo della stessa. 2. Il sistema organizzativo dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a) e' costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree, all'interno delle quali e' possibile, con il regolamento di organizzazione, prevedere ulteriori articolazioni. 3. L'Agenzia si avvale del personale dipendente della Regione e del personale alla stessa assegnato su comando o distacco da altra amministrazione pubblica. L'Agenzia non puo' assumere personale esterno con contratto a tempo indeterminato. Per le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato si applicano i limiti previsti dalle leggi nazionali e regionali sulle amministrazioni regionali che svolgono funzioni di gestione amministrativa. 4. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti gia' facenti parte del ruolo dei dirigenti dell'amministrazione regionale, nonche' alla ripartizione del personale non dirigenziale nell'ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformita' alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 5. Relativamente ad ogni altro aspetto dell'organizzazione non espressamente previsto nel presente articolo nonche' al personale dell'Agenzia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge regionale n. 1/2008.