Art. 23 
 
        Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia 
 
  1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da: 
    a)  risorse  ordinarie   regionali   per   il   funzionamento   e
l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia
sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente; 
    b)  risorse  straordinarie  regionali  per  eventuali  necessita'
urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene  dichiarato
ai sensi dell'art. 15 lo stato di calamita' e di emergenza regionale; 
    c) risorse  ordinarie  statali  per  l'esercizio  delle  funzioni
conferite alla Regione in materia di protezione civile; 
    d) risorse  straordinarie  statali  per  interventi  connessi  ad
eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'art. 5
della legge n. 225/1992 e successive modifiche lo stato di  emergenza
nel territorio regionale; 
    e) risorse  dell'Unione  europea,  statali  e  regionali  per  il
finanziamento o  il  cofinanziamento  di  progetti  ed  attivita'  di
interesse della protezione civile in ambito europeo. 
  2.  Le  entrate  derivanti  da  risorse  attribuite  dallo   Stato,
dall'Unione Europea e dagli altri soggetti di cui  al  comma  1  sono
introitate  direttamente  dalla  Regione  in  appositi  capitoli   di
entrata. 
  3. Il sistema contabile dell'Agenzia e' disciplinato  con  apposito
regolamento adottato dalla Giunta  regionale  ai  sensi  dell'art.  7
della legge regionale n. 1/2008. 
  4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento  di
cui  al  comma   3,   il   bilancio   di   previsione   dell'Agenzia,
l'assestamento al bilancio  stesso  e  le  relative  variazioni,  nei
limiti delle risorse finanziarie previste dal  comma  1,  nonche'  il
rendiconto  generale  e  li  trasmette   alla   Direzione   regionale
competente in materia di bilancio, nei termini di cui al titolo  VII,
Capo I, della legge regionale 20  novembre  2001,  n.  25  (Norme  in
materia di programmazione, bilancio e contabilita' della  Regione)  e
successive modifiche.