Art. 23 Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia 1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da: a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente; b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessita' urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'art. 15 lo stato di calamita' e di emergenza regionale; c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile; d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225/1992 e successive modifiche lo stato di emergenza nel territorio regionale; e) risorse dell'Unione europea, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attivita' di interesse della protezione civile in ambito europeo. 2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata. 3. Il sistema contabile dell'Agenzia e' disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2008. 4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'Agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonche' il rendiconto generale e li trasmette alla Direzione regionale competente in materia di bilancio, nei termini di cui al titolo VII, Capo I, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilita' della Regione) e successive modifiche.