Art. 24 
 
             Programmazione dell'attivita' dell'Agenzia 
 
  1.  La  Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   consiliare
competente, adotta il programma triennale di attivita'  dell'Agenzia,
ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge  regionale  n.  1/2008,  in
conformita' a quanto stabilito dal Programma regionale. 
  2. Il direttore, sulla base del programma triennale, predispone  la
proposta del programma annuale  di  attivita'  previsto  dall'art.  6
della legge regionale  n.  1/2008,  contenente  gli  obiettivi  e  le
relative priorita' ed i progetti da realizzare  nel  periodo  cui  si
riferisce il bilancio annuale regionale nonche' le necessarie risorse
umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali. 
  3. La proposta del programma annuale  e'  trasmessa  dal  direttore
dell'Agenzia, entro il 30 ottobre dell'anno precedente  a  quello  di
riferimento del  programma,  all'assessore  regionale  competente  in
materia di protezione civile. 
  4. Il programma annuale e' adottato dalla Giunta regionale ai sensi
dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008, sentita  la  commissione
consiliare competente, e costituisce atto di indirizzo e di direttiva
nei   confronti   del   direttore   dell'Agenzia   per    l'attivita'
amministrativa e gestionale, nonche' il riferimento  per  l'esercizio
del controllo strategico.