Art. 24 Programmazione dell'attivita' dell'Agenzia 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta il programma triennale di attivita' dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 1/2008, in conformita' a quanto stabilito dal Programma regionale. 2. Il direttore, sulla base del programma triennale, predispone la proposta del programma annuale di attivita' previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorita' ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonche' le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali. 3. La proposta del programma annuale e' trasmessa dal direttore dell'Agenzia, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del programma, all'assessore regionale competente in materia di protezione civile. 4. Il programma annuale e' adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008, sentita la commissione consiliare competente, e costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell'Agenzia per l'attivita' amministrativa e gestionale, nonche' il riferimento per l'esercizio del controllo strategico.