Art. 25 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008  la  Giunta
regionale  esercita  il  controllo  e  la  vigilanza  nei   confronti
dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale  nonche'  i  consiglieri
regionali  possono  acquisire  dall'Agenzia  provvedimenti,  atti   e
qualsiasi informazione utile e disporre  ispezioni  e  controlli.  In
particolare la Giunta regionale: 
    a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore  in
caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle
direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse  pubblico,
previa  diffida  ad  adempiere  entro  trenta  giorni  ed  a  seguito
dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina  di  un
commissario ad acta; 
    b) esercita il potere di annullamento degli atti  del  direttore,
esclusivamente  per  motivi  di  legittimita',   previa   diffida   a
provvedere entro trenta giorni ed a seguito dell'inutile decorso  del
termine stesso. 
  2. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1,  l'assessore
competente in materia riferisce al Consiglio regionale.