Art. 25 Vigilanza e controllo 1. Ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale nonche' i consiglieri regionali possono acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale: a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta; b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimita', previa diffida a provvedere entro trenta giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso. 2. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, l'assessore competente in materia riferisce al Consiglio regionale.