Art. 26 
 
Centro funzionale regionale multirischio e Sala  operativa  unificata
                             permanente 
 
  1. Presso l'Agenzia e' istituito  il  Centro  funzionale  regionale
multirischio (CFR),  di  cui  alla  direttiva  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche  e
all'art. 3-bis,  comma  2,  della  legge  n.  225/1992  e  successive
modifiche, dotato di una sala operativa, cui competono le funzioni di
accentramento di tutti i dati strumentali, di monitoraggio  su  scala
regionale e di sorveglianza in tempo reale, di previsione di  scenari
di rischio, di criticita' e di supporto  alle  attivita'  decisionali
del Sistema integrato regionale. Nell'ambito  di  tali  attivita'  il
CFR, in particolare, effettua la valutazione dei possibili livelli di
impatto degli eventi  di  cui  all'art.  2,  della  criticita'  degli
effetti e degli scenari  di  rischio  attesi  o  in  atto,  emette  i
conseguenti avvisi di criticita'  per  l'attivazione  delle  fasi  di
allertamento e gestione di tutte le ulteriori  azioni  di  protezione
civile da parte della Sala operativa di  cui  al  comma  2.  La  sala
operativa del CFR e' presidiata in modo continuato dal  personale  ad
essa preposto. 
  2. Presso  l'Agenzia  e'  istituita  la  Sala  operativa  unificata
permanente (SOUP), con il compito di acquisire notizie e  dati  circa
le situazioni di rischio degli eventi calamitosi attesi o in atto, di
seguirne l'andamento, di diramare disposizioni operative ai  soggetti
preposti alle attivita' di protezione civile, di stabilire tempestivi
contatti con  i  soggetti  che  costituiscono  il  Sistema  integrato
regionale, nonche' di assicurare,  sulla  base  delle  direttive  del
Comitato operativo regionale per l'emergenza di cui all'art.  29,  il
coordinamento degli interventi urgenti in caso di  crisi  determinata
dal verificarsi o dall'imminenza degli  eventi  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera b), e il raccordo funzionale  e  operativo  con  gli
organi  preposti  alla  gestione  delle  emergenze   conseguenti   al
verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera  c).  La
SOUP e' presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.