Art. 27 Comitato regionale di protezione civile - COR 1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile, di seguito denominato COR, per garantire il coordinamento della programmazione regionale in materia di protezione civile con quella degli altri soggetti che compongono il sistema. 2. Il COR e' composto dai seguenti membri: a) il Presidente della Regione che lo convoca e lo presiede; b) i Presidenti delle province; c) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia; d) il Sindaco di Roma capitale; e) il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL); f) il Presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia Lazio (ANCI Lazio); g) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. 3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COR. 4. Alle riunioni del COR partecipa, senza diritto di voto il direttore dell'Agenzia o suo delegato. In relazione alle diverse tematiche trattate, puo' essere, altresi', richiesta la partecipazione alle sedute del COR di rappresentanti del Dipartimento nazionale della protezione civile, dirigenti regionali competenti nella specifica materia, i rappresentanti degli enti locali, nonche' i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale e ogni altro soggetto pubblico o privato, di volta in volta, interessati. 5. Il COR esprime pareri alla Giunta regionale, in particolare, sul Programma regionale. 6. Il COR e' costituito con decreto del Presidente della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la Regione e la partecipazione dei componenti e' a titolo gratuito. 7. Il COR, con apposito regolamento, disciplina le modalita' del proprio funzionamento.