Art. 27 
 
            Comitato regionale di protezione civile - COR 
 
  1. E' istituito, presso la Presidenza della  Giunta  regionale,  il
Comitato regionale di protezione civile, di seguito  denominato  COR,
per garantire il  coordinamento  della  programmazione  regionale  in
materia di protezione civile con  quella  degli  altri  soggetti  che
compongono il sistema. 
  2. Il COR e' composto dai seguenti membri: 
    a) il Presidente della Regione che lo convoca e lo presiede; 
    b) i Presidenti delle province; 
    c) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia; 
    d) il Sindaco di Roma capitale; 
    e) il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL); 
    f) il  Presidente  dell'Associazione  nazionale  comuni  d'Italia
Lazio (ANCI Lazio); 
    g) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile. 
  3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri  sostituti  a
partecipare alle riunioni del COR. 
  4. Alle riunioni del  COR  partecipa,  senza  diritto  di  voto  il
direttore dell'Agenzia o suo  delegato.  In  relazione  alle  diverse
tematiche   trattate,   puo'   essere,   altresi',    richiesta    la
partecipazione alle sedute del COR di rappresentanti del Dipartimento
nazionale della protezione  civile,  dirigenti  regionali  competenti
nella specifica materia, i rappresentanti degli enti locali,  nonche'
i soggetti che costituiscono il Sistema integrato  regionale  e  ogni
altro soggetto pubblico o privato, di volta in volta, interessati. 
  5. Il COR esprime pareri alla Giunta regionale, in particolare, sul
Programma regionale. 
  6. Il COR e' costituito con decreto del  Presidente  della  Regione
senza nuovi o maggiori oneri per la Regione e la  partecipazione  dei
componenti e' a titolo gratuito. 
  7. Il COR, con apposito regolamento, disciplina  le  modalita'  del
proprio funzionamento.