Art. 28 
 
Centri  di   coordinamento   degli   interventi   per   la   gestione
                           dell'emergenza 
 
  1. Al fine del concorso coordinato di piu' componenti  e  strutture
operative a livello comunale, provinciale, regionale e statale  volto
ad assicurare, al verificarsi di un evento o sulla base  di  elementi
premonitori che indichino la probabilita' di  determinazione  di  una
situazione di crisi sul territorio,  il  corretto  svolgimento  delle
fasi di presidio e  monitoraggio,  attenzione,  preallarme,  allarme,
soccorso  alla   popolazione   e   superamento   dell'emergenza,   le
amministrazioni e gli enti pubblici, in collaborazione anche  con  il
Prefetto,  si  avvalgono,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  dei
seguenti centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza: 
    a) Centro operativo comunale (COC)  o  intercomunale  (COI),  che
hanno la funzione di supporto dei  Sindaci  per  la  direzione  e  il
coordinamento a livello locale  delle  attivita'  di  soccorso  e  di
assistenza alla popolazione; 
    b) Centro operativo misto (COM), che ha la funzione di coordinare
a  livello  intercomunale  le  attivita'  di  protezione  civile   in
emergenza; 
    c) Centro coordinamento soccorsi (CCS), che  ha  la  funzione  di
coordinare a livello provinciale le attivita' di protezione civile in
emergenza.