Art. 28 Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell'emergenza 1. Al fine del concorso coordinato di piu' componenti e strutture operative a livello comunale, provinciale, regionale e statale volto ad assicurare, al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilita' di determinazione di una situazione di crisi sul territorio, il corretto svolgimento delle fasi di presidio e monitoraggio, attenzione, preallarme, allarme, soccorso alla popolazione e superamento dell'emergenza, le amministrazioni e gli enti pubblici, in collaborazione anche con il Prefetto, si avvalgono, ai sensi della normativa vigente, dei seguenti centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza: a) Centro operativo comunale (COC) o intercomunale (COI), che hanno la funzione di supporto dei Sindaci per la direzione e il coordinamento a livello locale delle attivita' di soccorso e di assistenza alla popolazione; b) Centro operativo misto (COM), che ha la funzione di coordinare a livello intercomunale le attivita' di protezione civile in emergenza; c) Centro coordinamento soccorsi (CCS), che ha la funzione di coordinare a livello provinciale le attivita' di protezione civile in emergenza.