Art. 29 Comitato operativo regionale per l'emergenza - COREM 1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche' il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), e' istituito presso l'Agenzia, quale presidio permanente della Regione, il Comitato operativo regionale per l'emergenza, di seguito denominato COREM. 2. Il COREM e' costituito con decreto del Presidente della Regione ed e' composto da: a) i direttori delle direzioni regionali di volta in volta interessate; b) il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile o suo delegato, che lo presiede; c) il direttore dell'Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118); d) il direttore dell'Agenzia regionale protezione ambientale del Lazio (ARPA); e) il direttore dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS); f) il dirigente del Centro funzionale regionale multirischio (CFR); g) il dirigente della Sala operativa unificata permanente (SOUP); h) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. 3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COREM. 4. Del COREM fanno eventualmente parte, qualora intervenga una specifica intesa con le amministrazioni di appartenenza: a) il direttore regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato; c) il comandante della Direzione marittima di Roma; d) il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri; e) il comandante regionale della Guardia di finanza; f) un rappresentante del Dipartimento nazionale della protezione civile; g) i Prefetti preposti alle Prefetture-UTG interessate; h) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. 5. Il COREM, con apposito regolamento, disciplina le modalita' del proprio funzionamento prevedendo, in particolare, che, in relazione alla tipologia degli eventi e al territorio interessato dagli stessi, alle relative riunioni, siano altresi' invitati: a) un rappresentante della provincia o dell'area metropolitana territorialmente competente; b) un rappresentante del comune territorialmente competente; c) uno o piu' esperti di elevato profilo tecnico-scientifico, anche esterni al Sistema integrato regionale; d) ogni altro soggetto pubblico o privato di volta in volta interessato. 6. La costituzione e il funzionamento del COREM non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale e la partecipazione dei componenti e' a titolo gratuito.