Art. 29 
 
        Comitato operativo regionale per l'emergenza - COREM 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   tecnico-operativo
regionale delle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi di cui
all'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  nonche'  il  concorso  tecnico
regionale nei casi di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera  c),
e'  istituito  presso  l'Agenzia,  quale  presidio  permanente  della
Regione, il Comitato operativo regionale per l'emergenza, di  seguito
denominato COREM. 
  2. Il COREM e' costituito con decreto del Presidente della  Regione
ed e' composto da: 
    a) i direttori  delle  direzioni  regionali  di  volta  in  volta
interessate; 
    b) il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile o suo
delegato, che lo presiede; 
    c) il direttore dell'Azienda regionale emergenza sanitaria  (ARES
118); 
    d) il direttore dell'Agenzia regionale protezione ambientale  del
Lazio (ARPA); 
    e) il direttore dell'Agenzia regionale per la  difesa  del  suolo
(ARDIS); 
    f) il dirigente  del  Centro  funzionale  regionale  multirischio
(CFR); 
    g) il dirigente della Sala operativa unificata permanente (SOUP); 
    h) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile. 
  3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri  sostituti  a
partecipare alle riunioni del COREM. 
  4. Del COREM fanno  eventualmente  parte,  qualora  intervenga  una
specifica intesa con le amministrazioni di appartenenza: 
    a) il direttore regionale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco; 
    b) il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato; 
    c) il comandante della Direzione marittima di Roma; 
    d) il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri; 
    e) il comandante regionale della Guardia di finanza; 
    f) un rappresentante del Dipartimento nazionale della  protezione
civile; 
    g) i Prefetti preposti alle Prefetture-UTG interessate; 
    h) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile. 
  5. Il COREM, con apposito regolamento, disciplina le modalita'  del
proprio funzionamento prevedendo, in particolare, che,  in  relazione
alla tipologia degli eventi e al territorio interessato dagli stessi,
alle relative riunioni, siano altresi' invitati: 
    a) un rappresentante della provincia  o  dell'area  metropolitana
territorialmente competente; 
    b) un rappresentante del comune territorialmente competente; 
    c) uno o piu' esperti  di  elevato  profilo  tecnico-scientifico,
anche esterni al Sistema integrato regionale; 
    d) ogni altro soggetto pubblico  o  privato  di  volta  in  volta
interessato. 
  6. La costituzione e il funzionamento del COREM non comporta  oneri
aggiuntivi per l'amministrazione regionale e  la  partecipazione  dei
componenti e' a titolo gratuito.