Art. 3 
 
                   Attivita' di protezione civile 
 
  1. Sono attivita' di protezione civile: 
    a) la previsione, consistente nelle attivita', svolte  anche  con
il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia,  dirette
all'identificazione  degli  scenari  di  rischi  probabili   e,   ove
possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e  alla
vigilanza in tempo reale degli eventi e dei  conseguenti  livelli  di
rischio attesi; 
    b) la prevenzione, consistente nelle attivita' volte a evitare  o
a  ridurre  al  minimo  la  possibilita'  che  si  verifichino  danni
conseguenti agli eventi di cui all'art. 2,  anche  sulla  base  delle
conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. 
  La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in  attivita'
non  strutturali  concernenti   l'allertamento,   la   pianificazione
dell'emergenza, la formazione, la diffusione della  conoscenza  della
protezione  civile  nonche'   l'informazione   alla   popolazione   e
l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attivita'
di esercitazione; 
    c) la preparazione all'emergenza e la pianificazione dei relativi
interventi, consistente nella previsione del complesso di attivita' e
linee programmatiche, ivi compresa l'indicazione delle risorse  umane
e strumentali necessarie per il funzionamento del  Sistema  integrato
regionale di cui alla presente legge; 
    d) il  soccorso,  consistente  nell'attuazione  degli  interventi
diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli  eventi  di  cui
all'art. 2 ogni forma di prima assistenza; 
    e) il contrasto  e  il  superamento  dell'emergenza,  consistente
nell'attuazione coordinata con gli  organi  istituzionali  competenti
delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere  gli
ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita; 
    f) la mitigazione del rischio. 
  2. I piani ed i programmi di gestione,  tutela  e  risanamento  del
territorio devono essere coordinati  con  i  piani  di  emergenza  di
protezione civile, con  particolare  riferimento  a  quelli  previsti
all'art. 15, comma  3-bis,  della  legge  n.  225/1992  e  successive
modifiche e a quelli  deliberati  dalla  Regione  mediante  il  Piano
regionale di protezione civile di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera
c).