Art. 3 Attivita' di protezione civile 1. Sono attivita' di protezione civile: a) la previsione, consistente nelle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi; b) la prevenzione, consistente nelle attivita' volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilita' che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attivita' non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonche' l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attivita' di esercitazione; c) la preparazione all'emergenza e la pianificazione dei relativi interventi, consistente nella previsione del complesso di attivita' e linee programmatiche, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento del Sistema integrato regionale di cui alla presente legge; d) il soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza; e) il contrasto e il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita; f) la mitigazione del rischio. 2. I piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'art. 15, comma 3-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche e a quelli deliberati dalla Regione mediante il Piano regionale di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).