Art. 30 
 
 Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi 
 
  1. E' istituita, presso l'Agenzia, la Commissione regionale per  la
previsione e la  prevenzione  dei  rischi  quale  organo  consultivo,
propositivo  e  di  supporto  tecnico-scientifico   in   materia   di
previsione  e  prevenzione  delle  principali  tipologie  di  rischio
presenti sul territorio regionale. 
  2. La  Commissione  e'  presieduta  dal  Presidente  della  Regione
ovvero, in assenza, da un suo delegato ed e' composta da: 
    a) il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile,  con
funzioni di vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di
assenza o impedimento; 
    b) un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma
4; 
    c) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la  protezione
Ambientale del Lazio; 
    d) un esperto designato dal Comitato regionale per la  protezione
civile (COR); 
    e)  un  rappresentante  della  direzione  regionale   del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
    f) un rappresentante del comando regionale  del  Corpo  forestale
dello Stato; 
    g)  un  esperto  designato   dalla   Consulta   regionale   delle
organizzazione di volontariato di protezione civile. 
  3. Alla nomina dei componenti della  Commissione  si  provvede  con
decreto del Presidente della  Regione,  previa  intesa  nel  caso  di
rappresentanti dell'amministrazione statale. Con il medesimo  decreto
sono nominati i componenti delle sezioni di cui al comma 4. 
  4. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni: 
    a) Sezione I - Rischio sismico; 
    b) Sezione II - Rischio vulcanico; 
    c) Sezione III - Rischio idrogeologico; 
    d) Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico; 
    e)  Sezione  V  -   Rischio   trasporti,   attivita'   civili   e
infrastrutture; 
    f) Sezione VI - Rischio incendi boschivi; 
    g) Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario; 
    h) Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e
di origine antropica. 
  5. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici  rischi  di
rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla  Commissione
e all'Agenzia. 
  6.  L'attivita'  della  Commissione  e'  disciplinata  da  apposito
regolamento, entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge.