Art. 30 Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi 1. E' istituita, presso l'Agenzia, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. 2. La Commissione e' presieduta dal Presidente della Regione ovvero, in assenza, da un suo delegato ed e' composta da: a) il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; b) un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 4; c) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione Ambientale del Lazio; d) un esperto designato dal Comitato regionale per la protezione civile (COR); e) un rappresentante della direzione regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; f) un rappresentante del comando regionale del Corpo forestale dello Stato; g) un esperto designato dalla Consulta regionale delle organizzazione di volontariato di protezione civile. 3. Alla nomina dei componenti della Commissione si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa intesa nel caso di rappresentanti dell'amministrazione statale. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui al comma 4. 4. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni: a) Sezione I - Rischio sismico; b) Sezione II - Rischio vulcanico; c) Sezione III - Rischio idrogeologico; d) Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico; e) Sezione V - Rischio trasporti, attivita' civili e infrastrutture; f) Sezione VI - Rischio incendi boschivi; g) Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario; h) Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica. 5. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e all'Agenzia. 6. L'attivita' della Commissione e' disciplinata da apposito regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.