Art. 31 
 
                      Convenzioni e contributi 
 
  1. Per assicurare  la  pronta  disponibilita'  di  servizi,  mezzi,
attrezzature, strutture e personale  specializzato  da  impiegare  in
situazioni di crisi e di emergenza, l'Agenzia puo' stipulare  con  le
strutture operative, organi, enti e  soggetti,  pubblici  e  privati,
apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attivita'  di
protezione civile. 
  2. Al fine di potenziare il Sistema integrato regionale la Regione,
nei limiti delle risorse disponibili, dispone le seguenti misure, per
la cui attuazione si avvale dell'Agenzia, a favore degli enti locali,
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e  di  ogni
altro soggetto che partecipi alle attivita' di protezione civile: 
    a) la concessione di contributi per l'acquisto  di  attrezzature,
mezzi,  strutture  e  servizi,  nonche'  per  la  realizzazione,   la
ristrutturazione, la manutenzione l'allestimento degli stessi; 
    b) il conferimento a titolo gratuito, in comodato d'uso, di  beni
appartenenti al patrimonio disponibile  regionale,  strumentali  allo
svolgimento di attivita' di protezione civile. 
  3. Per favorire il ritorno alle normali condizioni  di  vita  nelle
aree colpite dagli eventi di cui  all'art.  2,  la  Regione  concede,
altresi', contributi agli enti locali interessati. 
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge  la  Giunta  regionale,  sentita  la   commissione   consiliare
competente e il  COR,  adotta  un  regolamento  recante  disposizioni
relative ai criteri e alle modalita' di erogazione dei  contributi  e
di rimborso delle spese.