Art. 31 Convenzioni e contributi 1. Per assicurare la pronta disponibilita' di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, l'Agenzia puo' stipulare con le strutture operative, organi, enti e soggetti, pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attivita' di protezione civile. 2. Al fine di potenziare il Sistema integrato regionale la Regione, nei limiti delle risorse disponibili, dispone le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia, a favore degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e di ogni altro soggetto che partecipi alle attivita' di protezione civile: a) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, mezzi, strutture e servizi, nonche' per la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione l'allestimento degli stessi; b) il conferimento a titolo gratuito, in comodato d'uso, di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attivita' di protezione civile. 3. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'art. 2, la Regione concede, altresi', contributi agli enti locali interessati. 4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e il COR, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalita' di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.