Art. 33 
 
                        Formazione permanente 
 
  1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi indicati nell'art.  3,
promuove interventi e corsi per la  preparazione,  l'aggiornamento  e
l'addestramento  degli  operatori  impegnati  istituzionalmente   nel
settore della protezione civile nonche' dei  soggetti  aderenti  alle
organizzazioni di volontariato di protezione civile. 
  2.  Con  il  regolamento  di  organizzazione  dell'Agenzia  di  cui
all'art. 22, comma 1, sono disciplinate le modalita' di realizzazione
della formazione permanente di protezione civile che  deve  svolgersi
nell'ambito degli obiettivi individuati dalla Regione  e  all'interno
dei percorsi e delle politiche  formative  regionali,  previo  parere
della competente commissione consiliare.