Art. 33 Formazione permanente 1. La Regione, in coerenza con gli obiettivi indicati nell'art. 3, promuove interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impegnati istituzionalmente nel settore della protezione civile nonche' dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile. 2. Con il regolamento di organizzazione dell'Agenzia di cui all'art. 22, comma 1, sono disciplinate le modalita' di realizzazione della formazione permanente di protezione civile che deve svolgersi nell'ambito degli obiettivi individuati dalla Regione e all'interno dei percorsi e delle politiche formative regionali, previo parere della competente commissione consiliare.