Art. 34 
 
                         Poteri sostitutivi 
 
  1. In caso di inerzia o inadempimento da parte  degli  enti  locali
nel  compimento  di  atti  o  attivita'  obbligatori  previsti  dalla
presente legge per la tutela  di  interessi  superiori  di  sicurezza
territoriale,  incolumita'  della  popolazione  e  dei  loro  beni  e
integrita'  dell'ambiente,  la  Giunta  regionale,   previa   diffida
all'ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita,  nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 49  dello  Statuto,  il  potere
sostitutivo, avvalendosi delle  proprie  strutture  o  attraverso  la
nomina di un commissario ad acta. 
  2. L'ente locale puo' comunque adempiere  autonomamente  fino  alla
effettiva adozione dell'atto sostitutivo. 
  3. Le spese per l'attivita' del commissario ad acta sono  a  carico
dell'ente locale inadempiente, ai  sensi  della  normativa  regionale
vigente.