Art. 34 Poteri sostitutivi 1. In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attivita' obbligatori previsti dalla presente legge per la tutela di interessi superiori di sicurezza territoriale, incolumita' della popolazione e dei loro beni e integrita' dell'ambiente, la Giunta regionale, previa diffida all'ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 49 dello Statuto, il potere sostitutivo, avvalendosi delle proprie strutture o attraverso la nomina di un commissario ad acta. 2. L'ente locale puo' comunque adempiere autonomamente fino alla effettiva adozione dell'atto sostitutivo. 3. Le spese per l'attivita' del commissario ad acta sono a carico dell'ente locale inadempiente, ai sensi della normativa regionale vigente.