Art. 35 
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n.  14  «Organizzazione
  delle funzioni a livello regionale e locale  per  la  realizzazione
  del decentramento amministrativo» e successive modifiche 
  1. Alla legge regionale  n.  14/1999  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) l'art. 133 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 133 (Oggetto). - 1. Le funzioni ed i  compiti  amministrativi
relativi alla materia "protezione civile" attengono alla  previsione,
alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi derivanti  da  eventi
calamitosi,  alla   preparazione   all'emergenza,   al   soccorso   e
all'assistenza alle popolazioni colpite dalle calamita', al contrasto
e al superamento dell'emergenza, nonche'  alla  pianificazione  degli
interventi volti a favorire il ritorno  alle  normali  condizioni  di
vita nelle aree colpite.»; 
    b) l'art. 134 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 134 (Funzioni e compiti della Regione). - 1.  Fermo  restando
quanto stabilito nell'art. 3,  commi  1  e  4,  sono  riservati  alla
Regione, in conformita' a quanto previsto al  comma  2  dello  stesso
articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: 
    a)   la   partecipazione   all'organizzazione   nazionale   della
protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali
competenti; 
    b) l'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione
in  materia  di  protezione  civile,  sulla  base   degli   indirizzi
nazionali; 
    c)  l'approvazione  del  Piano  regionale  di  protezione  civile
contenente criteri e modalita' di intervento da seguire  in  caso  di
emergenza; 
    d)  la  determinazione  delle  procedure  e  delle  modalita'  di
allertamento del Sistema integrato regionale di protezione civile; 
    e) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei  piani
provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile; 
    f)  il  coordinamento  degli  interventi   previsti   nei   piani
provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile; 
    g) le intese di cui  all'art.  107  del  decreto  legislativo  n.
112/1998 e successive modifiche; 
    h)    la    promozione,    la    formazione,    l'organizzazione,
l'addestramento e l'impiego del volontariato, la  tenuta  dell'Elenco
territoriale regionale del volontariato di protezione civile, nonche'
la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato che
operano in  materia  di  protezione  civile,  salvo  quanto  previsto
all'art. 7, comma 1, lettera f) della legge regionale che  disciplina
il Sistema integrato regionale di protezione civile; 
    i) la promozione  di  iniziative  di  sensibilizzazione  volte  a
ridurre i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento
delle loro funzioni; 
    j) la promozione di attivita' di sensibilizzazione ed  educazione
civica  relativamente  alle  tematiche  di  protezione  civile  anche
mediante convenzioni con gli organi di informazione e con il  sistema
scolastico ed universitario; 
    k)  la  rilevazione,  la  raccolta  e  l'elaborazione  dei   dati
interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione  degli
eventi calamitosi naturali e di origine antropica; 
    l) la definizione delle misure di salvaguardia per  le  cose,  il
patrimonio  ambientale  e   le   persone,   l'individuazione   e   la
perimetrazione delle  aree  a  rischio,  curando  particolarmente  la
specializzazione settoriale per affrontare il rischio  con  tutte  le
risorse  di  cui  dispone  ed  in  particolare  del  volontariato  di
protezione civile; 
    m) la predisposizione di soglie di  evento  e  la  diffusione  di
bollettini, avvisi e allerte; 
    n) l'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio; 
    o) le attivita' di protezione civile relative agli eventi di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale che  disciplina
il Sistema integrato  regionale  di  protezione  civile  nonche',  in
concorso con lo Stato, agli  eventi  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c)  della  stessa  legge  regionale  e,  in  particolare,  le
attivita' connesse alle industrie a rischio di  incidente  rilevante,
al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonche'  lo
spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli
articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002,  n.  39
(Norme in materia di gestione delle risorse forestali),  fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera f),  numero  3),  del
decreto legislativo n. 112/1998; 
    p) l'individuazione, l'organizzazione ed il controllo  permanente
sul territorio regionale dei mezzi e delle  strutture  operative,  ai
fini della prevenzione degli  eventi  calamitosi  e  della  riduzione
degli effetti determinati dagli stessi eventi; 
    q) le attivita' di informazione, anche attraverso i propri canali
istituzionali,  rivolte  alle  popolazioni  interessate  sui   rischi
presenti sul territorio; 
    r) la formazione di una  coscienza  di  protezione  civile  della
popolazione ed in particolare dei giovani; 
    s) la dichiarazione dello stato di  calamita'  e  il  superamento
dello stato di crisi; 
    t) la messa a disposizione dei mezzi e delle  strutture  per  gli
interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; 
    u)  l'attuazione  degli  interventi  necessari  per  favorire  il
ritorno alle normali condizioni di  vita  nelle  aree  colpite  dagli
eventi di cui all'art. 2 della  legge  regionale  che  disciplina  il
Sistema integrato regionale di protezione civile; 
    v) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di  appositi
contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo  delle
strutture di protezione civile.»; 
    c) l'art. 135 della legge regionale n. 14/1999 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 135 (Funzioni e compiti delle province). - 1. Fermo  restando
quanto stabilito nell'art. 4, commi 1, 3 e 4, le province  esercitano
le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato, dalla presente legge
e dalla normativa regionale vigente, concernenti: 
    a)  la  stesura  di  programmi  provinciali   di   previsione   e
prevenzione  e  la  relativa  realizzazione,  in  conformita'  con  i
programmi regionali; 
    b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici  per
ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale  e  la
loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle
reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree
da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.»; 
    d) l'art. 136 della legge regionale n. 14/1999 e' sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 136 (Funzioni e compiti dei  comuni).  -  1.  Fermo  restando
quanto stabilito nell'art. 5,  commi  2  e  3,  i  comuni  singoli  o
associati, in conformita' a quanto previsto al comma 1  dello  stesso
articolo,  esercitano  le  funzioni  ed  i   compiti   amministrativi
attribuiti dallo  Stato,  dalla  presente  legge  e  dalla  normativa
regionale vigente, concernenti: 
    a) la predisposizione  e  l'attuazione  del  Piano  di  emergenza
comunale e/o  intercomunale,  previsto  dalla  normativa  vigente  in
materia  di  protezione  civile,  redatto  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento
della protezione civile e dalle linee guida regionali. Il comune o le
associazioni di comuni provvedono alla verifica  e  all'aggiornamento
periodico del proprio Piano di emergenza, trasmettendone  copia  alla
Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del  Governo  (UTG)  ed
alla Provincia territorialmente competente; 
    b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attivita'
di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dal Programma regionale di previsione e  prevenzione  in  materia  di
protezione civile; 
    c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli  relativi
all'informazione, attraverso i propri canali  istituzionali,  e  alla
preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi  soccorsi
in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 
    d) l'attivazione  dei  primi  soccorsi  alla  popolazione  e  gli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e a  favorire
il ritorno alle normali condizioni di  vita  nelle  aree  colpite  da
eventi calamitosi; 
    e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture  locali
di protezione civile, dei servizi urgenti; 
    f) l'impiego del volontariato  di  protezione  civile  a  livello
comunale e/o intercomunale, sulla  base  degli  indirizzi  regionali,
nonche' la vigilanza sulle relative attivita'; 
    g)   la   rilevazione,    nell'ambito    comunale,    dei    dati
tecnico-scientifici relativi alle  varie  ipotesi  di  rischio  e  la
successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia; 
    h) la trasmissione alla provincia degli elementi  conoscitivi  di
pertinenza comunale ai fini della  raccolta  delle  notizie  relative
alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle
aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza; 
    i) la redazione del censimento dei danni conseguenti agli  eventi
e  all'individuazione  degli  interventi  necessari  al   superamento
dell'emergenza; 
    j) la fornitura, ove disponibile,  di  una  sede  per  l'utilizzo
dell'attivita' di volontariato di  protezione  civile,  con  spazi  e
caratteristiche adeguate al numero degli iscritti ed alla  necessaria
operativita'.»; 
    e) dopo l'art. 136 della legge regionale n. 14/1999 sono inseriti
i seguenti: 
  «Art. 136-bis (Funzioni e compiti del Sindaco). -  1.  Il  Sindaco,
quale  autorita'  comunale  di  protezione  civile,  al   verificarsi
dell'emergenza  nell'ambito  del  territorio  comunale,   assume   la
direzione dei servizi di emergenza che insistono sul  territorio  del
comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso  e  di  assistenza
alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone
immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed
al Presidente della Regione. 
  2. Il Sindaco, qualora la calamita' naturale o l'evento non possono
essere fronteggiati con i mezzi a  disposizione  del  comune,  chiede
l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto,  in  conformita'
alle disposizioni previste dall'art. 15,  comma  4,  della  legge  n.
225/1992 e successive modifiche, e al Presidente della Regione. 
  3.  Il  Sindaco,  quale  autorita'  di  protezione  civile,  ha  la
competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed  urgente
per emergenze di protezione civile nonche' la competenza  in  materia
di informazione  alla  popolazione  su  situazioni  di  pericolo  per
calamita' naturali di cui all'art. 12 della legge 3 agosto  1999,  n.
265 (Disposizioni in materia di autonomia e  ordinamento  degli  enti
locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.  142)  e  agli
articoli 50 e 54 del decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267
(Testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali)  e
successive modifiche. 
  4. Il Sindaco di Roma capitale svolge, oltre alle funzioni  di  cui
al presente articolo, quelle attribuite dall'art.  10,  comma  1-bis,
del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni
recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n.  42  in
materia di ordinamento di Roma capitale) e successive modifiche. 
  Art. 136-ter (Funzioni e compiti di  Roma  capitale).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto all'art.  136,  Roma  capitale  esercita  le
funzioni ed i compiti di protezione civile stabiliti dall'art. 10 del
decreto legislativo n. 61/2012 e successive modifiche.»; 
    f) L'art. 137 della legge regionale n. 14/1999 e' abrogato.