Art. 35 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche 1. Alla legge regionale n. 14/1999 sono apportate le seguenti modifiche: a) l'art. 133 e' sostituito dal seguente: «Art. 133 (Oggetto). - 1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione civile" attengono alla previsione, alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi derivanti da eventi calamitosi, alla preparazione all'emergenza, al soccorso e all'assistenza alle popolazioni colpite dalle calamita', al contrasto e al superamento dell'emergenza, nonche' alla pianificazione degli interventi volti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.»; b) l'art. 134 e' sostituito dal seguente: «Art. 134 (Funzioni e compiti della Regione). - 1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto al comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti; b) l'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, sulla base degli indirizzi nazionali; c) l'approvazione del Piano regionale di protezione civile contenente criteri e modalita' di intervento da seguire in caso di emergenza; d) la determinazione delle procedure e delle modalita' di allertamento del Sistema integrato regionale di protezione civile; e) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile; f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile; g) le intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 112/1998 e successive modifiche; h) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego del volontariato, la tenuta dell'Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile, nonche' la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera f) della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile; i) la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a ridurre i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento delle loro funzioni; j) la promozione di attivita' di sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle tematiche di protezione civile anche mediante convenzioni con gli organi di informazione e con il sistema scolastico ed universitario; k) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi naturali e di origine antropica; l) la definizione delle misure di salvaguardia per le cose, il patrimonio ambientale e le persone, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, curando particolarmente la specializzazione settoriale per affrontare il rischio con tutte le risorse di cui dispone ed in particolare del volontariato di protezione civile; m) la predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e allerte; n) l'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio; o) le attivita' di protezione civile relative agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile nonche', in concorso con lo Stato, agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della stessa legge regionale e, in particolare, le attivita' connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonche' lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo n. 112/1998; p) l'individuazione, l'organizzazione ed il controllo permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi; q) le attivita' di informazione, anche attraverso i propri canali istituzionali, rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio; r) la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione ed in particolare dei giovani; s) la dichiarazione dello stato di calamita' e il superamento dello stato di crisi; t) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; u) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'art. 2 della legge regionale che disciplina il Sistema integrato regionale di protezione civile; v) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile.»; c) l'art. 135 della legge regionale n. 14/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 135 (Funzioni e compiti delle province). - 1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato, dalla presente legge e dalla normativa regionale vigente, concernenti: a) la stesura di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la relativa realizzazione, in conformita' con i programmi regionali; b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.»; d) l'art. 136 della legge regionale n. 14/1999 e' sostituito dal seguente: «Art. 136 (Funzioni e compiti dei comuni). - 1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 5, commi 2 e 3, i comuni singoli o associati, in conformita' a quanto previsto al comma 1 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, dalla presente legge e dalla normativa regionale vigente, concernenti: a) la predisposizione e l'attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalita' di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle linee guida regionali. Il comune o le associazioni di comuni provvedono alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) ed alla Provincia territorialmente competente; b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile; c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi all'informazione, attraverso i propri canali istituzionali, e alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonche' la vigilanza sulle relative attivita'; g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia; h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza; i) la redazione del censimento dei danni conseguenti agli eventi e all'individuazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza; j) la fornitura, ove disponibile, di una sede per l'utilizzo dell'attivita' di volontariato di protezione civile, con spazi e caratteristiche adeguate al numero degli iscritti ed alla necessaria operativita'.»; e) dopo l'art. 136 della legge regionale n. 14/1999 sono inseriti i seguenti: «Art. 136-bis (Funzioni e compiti del Sindaco). - 1. Il Sindaco, quale autorita' comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione. 2. Il Sindaco, qualora la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformita' alle disposizioni previste dall'art. 15, comma 4, della legge n. 225/1992 e successive modifiche, e al Presidente della Regione. 3. Il Sindaco, quale autorita' di protezione civile, ha la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonche' la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamita' naturali di cui all'art. 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche. 4. Il Sindaco di Roma capitale svolge, oltre alle funzioni di cui al presente articolo, quelle attribuite dall'art. 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento di Roma capitale) e successive modifiche. Art. 136-ter (Funzioni e compiti di Roma capitale). - 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 136, Roma capitale esercita le funzioni ed i compiti di protezione civile stabiliti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 61/2012 e successive modifiche.»; f) L'art. 137 della legge regionale n. 14/1999 e' abrogato.