Art. 36 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In sede di prima applicazione: 
    a) la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare
competente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge  regionale  n.
1/2008, il primo Programma triennale di attivita' dell'Agenzia  entro
sei mesi decorrenti dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge; 
    b) la Giunta regionale nomina il direttore dell'Agenzia ai  sensi
dell'art. 21 entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge; 
    c)  il  direttore   predispone   la   proposta   di   regolamento
organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina.  In  caso  di
inutile decorso del termine,  il  regolamento  di  organizzazione  e'
adottato dalla Giunta regionale. 
  2. A decorrere  dalla  data  di  esecutivita'  del  regolamento  di
organizzazione  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),   la   struttura
organizzativa regionale della protezione civile  e'  soppressa  e  le
relative funzioni sono esercitate dall'Agenzia. 
  3.  Il  personale  in  servizio  presso  le   strutture   regionali
competenti in materia di protezione civile  e'  collocato,  anche  su
richiesta dello stesso, presso l'Agenzia, a decorrere dalla  data  di
esecutivita' del regolamento di organizzazione di cui al  comma  2  e
conserva la posizione giuridica ed economica in godimento.