Art. 36 Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione: a) la Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 1/2008, il primo Programma triennale di attivita' dell'Agenzia entro sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) la Giunta regionale nomina il direttore dell'Agenzia ai sensi dell'art. 21 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; c) il direttore predispone la proposta di regolamento organizzativo entro trenta giorni dalla data di nomina. In caso di inutile decorso del termine, il regolamento di organizzazione e' adottato dalla Giunta regionale. 2. A decorrere dalla data di esecutivita' del regolamento di organizzazione di cui al comma 1, lettera c), la struttura organizzativa regionale della protezione civile e' soppressa e le relative funzioni sono esercitate dall'Agenzia. 3. Il personale in servizio presso le strutture regionali competenti in materia di protezione civile e' collocato, anche su richiesta dello stesso, presso l'Agenzia, a decorrere dalla data di esecutivita' del regolamento di organizzazione di cui al comma 2 e conserva la posizione giuridica ed economica in godimento.