Art. 37 Abrogazioni 1. A decorrere dalla data prevista dall'art. 36, comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge regionale 11 aprile 1985, n. 37 (Istituzione del servizio di protezione civile nella Regione Lazio); b) legge regionale 10 aprile 1991, n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, concernente: «Istituzione del servizio di protezione civile nella regione Lazio»); c) art. 197 della legge regionale, 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo); d) art. 39 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo all'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di protezione civile e abrogazione dell'art. 28 della legge regionale n. 37/1985; e) art. 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo a modifiche alla legge regionale n. 37/1985.