Art. 37 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data prevista  dall'art.  36,  comma  2,  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) legge  regionale  11  aprile  1985,  n.  37  (Istituzione  del
servizio di protezione civile nella Regione Lazio); 
    b)  legge  regionale  10  aprile  1991,  n.  15   (Modifiche   ed
integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, concernente:
«Istituzione del servizio di protezione civile nella regione Lazio»); 
    c)  art.  197  della  legge  regionale,  6  agosto  1999,  n.  14
(Organizzazione delle funzioni a livello regionale e  locale  per  la
realizzazione del decentramento amministrativo); 
    d) art. 39 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2, relativo
all'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato delle
associazioni di protezione civile e abrogazione  dell'art.  28  della
legge regionale n. 37/1985; 
    e) art. 5 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo  a
modifiche alla legge regionale n. 37/1985.