Art. 38 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, a valere sulle
risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Regione ivi  comprese
quelle derivanti da  assegnazioni  statali  e  comunitarie,  previste
dalla legislazione vigente nell'ambito della  missione  11  «Soccorso
civile». 
  2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, la gestione delle risorse di cui
al comma 1 e' affidata all'Agenzia istituita ai sensi dell'art. 19. 
  3. Restano fermi i  vincoli  derivanti  dalla  legge  regionale  28
giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  relativo  alla  riduzione  dei
costi della politica, nonche' misure in materia di razionalizzazione,
controlli  e  trasparenza  dell'organizzazione  degli  uffici  e  dei
servizi della Regione).