Art. 38 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Regione ivi comprese quelle derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, previste dalla legislazione vigente nell'ambito della missione 11 «Soccorso civile». 2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, la gestione delle risorse di cui al comma 1 e' affidata all'Agenzia istituita ai sensi dell'art. 19. 3. Restano fermi i vincoli derivanti dalla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonche' misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione).