Art. 4 
 
             Componenti del Sistema integrato regionale 
 
  1. Il Sistema integrato  regionale  e'  costituito  dalla  Regione,
dalle province,  dai  comuni,  anche  in  forma  associata,  da  Roma
capitale, nonche' da ogni altro  soggetto  pubblico  o  privato,  ivi
comprese le organizzazioni di volontariato che  svolgono  nell'ambito
del territorio regionale compiti  ed  attivita'  di  interesse  della
protezione civile. 
  2. Alle  attivita'  del  Sistema  integrato  regionale  concorrono,
previa   intesa,   le    amministrazioni    statali,    gli    organi
dell'amministrazione decentrata dello  Stato  e  le  altre  strutture
operative nazionali di cui all'art. 11 della legge  n.  225/1992,  in
conformita' a quanto disposto dalle leggi statali e nel rispetto  del
principio  di  leale  collaborazione.  Alle  attivita'  del   Sistema
integrato regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti  che
svolgono compiti  rilevanti  anche  ai  fini  di  protezione  civile,
nell'ambito delle  competenze  ad  essi  attribuiti  dalla  normativa
vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione  o
con gli altri componenti del Sistema integrato regionale.