Art. 4 Componenti del Sistema integrato regionale 1. Il Sistema integrato regionale e' costituito dalla Regione, dalle province, dai comuni, anche in forma associata, da Roma capitale, nonche' da ogni altro soggetto pubblico o privato, ivi comprese le organizzazioni di volontariato che svolgono nell'ambito del territorio regionale compiti ed attivita' di interesse della protezione civile. 2. Alle attivita' del Sistema integrato regionale concorrono, previa intesa, le amministrazioni statali, gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della legge n. 225/1992, in conformita' a quanto disposto dalle leggi statali e nel rispetto del principio di leale collaborazione. Alle attivita' del Sistema integrato regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile, nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione o con gli altri componenti del Sistema integrato regionale.