Art. 5 Funzioni e compiti della Regione 1. La Regione e' competente in materia di protezione civile nelle funzioni non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale. In particolare, la Regione svolge le seguenti funzioni e compiti relativi a: a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti; b) l'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all'art. 13, sulla base degli indirizzi nazionali; c) l'approvazione del Piano regionale di protezione civile contenente criteri e modalita' di intervento da seguire in caso di emergenza; d) la determinazione delle procedure e delle modalita' di allertamento del Sistema integrato regionale; e) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile; f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile; g) le intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche; h) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego del volontariato, nonche' la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera f); i) la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a ridurre i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento delle loro funzioni; j) la promozione di attivita' di sensibilizzazione ed educazione civica relativamente alle tematiche di protezione civile anche mediante convenzioni con gli organi di informazione e con il sistema scolastico ed universitario; k) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi naturali e di origine antropica; l) la definizione delle misure di salvaguardia per le cose, il patrimonio ambientale e le persone, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio, curando particolarmente la specializzazione settoriale per affrontare il rischio con tutte le risorse di cui dispone ed in particolare del volontariato di protezione civile; m) la predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e allerte; n) l'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio; o) le attivita' di protezione civile relative agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e, in particolare, le attivita' connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonche' lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo n. 112/1998; p) l'individuazione, l'organizzazione ed il controllo permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi; q) le attivita' di informazione, anche attraverso i propri canali istituzionali, rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio; r) la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione ed in particolare dei giovani; s) la dichiarazione dello stato di calamita' e il superamento dello stato di crisi ai sensi degli articoli 15 e 16; t) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; u) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'art. 2; v) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile. 2. La Regione puo', altresi', coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attivita' di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.