Art. 5 
 
                  Funzioni e compiti della Regione 
 
  1. La Regione e' competente in materia di protezione  civile  nelle
funzioni non conferite ad altri enti dalla legislazione  regionale  e
statale. In particolare, la Regione svolge  le  seguenti  funzioni  e
compiti relativi a: 
    a)   la   partecipazione   all'organizzazione   nazionale   della
protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali
competenti; 
    b) l'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione
in materia di protezione civile di cui all'art. 13, sulla base  degli
indirizzi nazionali; 
    c)  l'approvazione  del  Piano  regionale  di  protezione  civile
contenente criteri e modalita' di intervento da seguire  in  caso  di
emergenza; 
    d)  la  determinazione  delle  procedure  e  delle  modalita'  di
allertamento del Sistema integrato regionale; 
    e) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei  piani
provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile; 
    f)  il  coordinamento  degli  interventi   previsti   nei   piani
provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile; 
    g) le intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche; 
    h)    la    promozione,    la    formazione,    l'organizzazione,
l'addestramento e l'impiego del volontariato,  nonche'  la  vigilanza
sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato che  operano  in
materia di protezione civile, salvo quanto previsto all'art. 7, comma
1, lettera f); 
    i) la promozione  di  iniziative  di  sensibilizzazione  volte  a
ridurre i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento
delle loro funzioni; 
    j) la promozione di attivita' di sensibilizzazione ed  educazione
civica  relativamente  alle  tematiche  di  protezione  civile  anche
mediante convenzioni con gli organi di informazione e con il  sistema
scolastico ed universitario; 
    k)  la  rilevazione,  la  raccolta  e  l'elaborazione  dei   dati
interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione  degli
eventi calamitosi naturali e di origine antropica; 
    l) la definizione delle misure di salvaguardia per  le  cose,  il
patrimonio  ambientale  e   le   persone,   l'individuazione   e   la
perimetrazione delle  aree  a  rischio,  curando  particolarmente  la
specializzazione settoriale per affrontare il rischio  con  tutte  le
risorse  di  cui  dispone  ed  in  particolare  del  volontariato  di
protezione civile; 
    m) la predisposizione di soglie di  evento  e  la  diffusione  di
bollettini, avvisi e allerte; 
    n) l'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio; 
    o) le attivita' di protezione civile relative agli eventi di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera b) e, in concorso  con  lo  Stato,  agli
eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e, in  particolare,  le
attivita' connesse alle industrie a rischio di  incidente  rilevante,
al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonche'  lo
spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli
articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002,  n.  39
(Norme in materia di gestione delle risorse forestali),  fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera f),  numero  3),  del
decreto legislativo n. 112/1998; 
    p) l'individuazione, l'organizzazione ed il controllo  permanente
sul territorio regionale dei mezzi e delle  strutture  operative,  ai
fini della prevenzione degli  eventi  calamitosi  e  della  riduzione
degli effetti determinati dagli stessi eventi; 
    q) le attivita' di informazione, anche attraverso i propri canali
istituzionali,  rivolte  alle  popolazioni  interessate  sui   rischi
presenti sul territorio; 
    r) la formazione di una  coscienza  di  protezione  civile  della
popolazione ed in particolare dei giovani; 
    s) la dichiarazione dello stato di  calamita'  e  il  superamento
dello stato di crisi ai sensi degli articoli 15 e 16; 
    t) la messa a disposizione dei mezzi e delle  strutture  per  gli
interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; 
    u)  l'attuazione  degli  interventi  necessari  per  favorire  il
ritorno alle normali condizioni di  vita  nelle  aree  colpite  dagli
eventi di cui all'art. 2; 
    v) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di  appositi
contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo  delle
strutture di protezione civile. 
  2. La Regione puo', altresi', coordinare, sulla  base  di  apposite
convenzioni, la partecipazione  dei  soggetti  che  costituiscono  il
Sistema integrato regionale alle iniziative di protezione  civile  al
di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere  forme  di
collaborazione con le altre regioni per l'espletamento  di  attivita'
di  protezione  civile  di  comune  interesse,  in  armonia  con  gli
indirizzi ed i piani nazionali.