Art. 6 Funzioni e compiti delle province 1. Sono attribuite alle province le funzioni e i compiti relativi a: a) la stesura di programmi provinciali di previsione e prevenzione e la relativa realizzazione, in conformita' con i programmi regionali; b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza. 2. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio, di competenza provinciale, devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 15, comma 3-bis, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed al Piano regionale previsto dall'art. 5, comma 1, lettera c).