Art. 6 
 
                  Funzioni e compiti delle province 
 
  1. Sono attribuite alle province le funzioni e i  compiti  relativi
a: 
    a)  la  stesura  di  programmi  provinciali   di   previsione   e
prevenzione  e  la  relativa  realizzazione,  in  conformita'  con  i
programmi regionali; 
    b) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici  per
ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale  e  la
loro trasmissione alla Regione, ivi comprese le notizie relative alle
reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree
da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza. 
  2. I piani e i programmi di  gestione,  tutela  e  risanamento  del
territorio, di competenza provinciale, devono essere coordinati con i
piani di emergenza di protezione civile, con particolare  riferimento
a quelli previsti dall'art. 15, comma 3-bis, della legge n.  225/1992
e successive modifiche ed al Piano regionale  previsto  dall'art.  5,
comma 1, lettera c).