Art. 7 
 
                    Funzioni e compiti dei comuni 
 
  1. Sono attribuite ai comuni, anche nelle forme  associative  e  di
cooperazione previste dalla normativa  vigente  in  materia  di  enti
locali le funzioni ed i compiti relativi a: 
    a) la predisposizione  e  l'attuazione  del  Piano  di  emergenza
comunale e/o  intercomunale,  previsto  dalla  normativa  vigente  in
materia  di  protezione  civile,  redatto  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento
della protezione civile e dalle linee guida regionali. Il Comune o le
associazioni di comuni provvedono alla verifica  e  all'aggiornamento
periodico del proprio Piano di emergenza, trasmettendone  copia  alla
Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del  Governo  (UTG)  ed
alla Provincia territorialmente competente; 
    b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attivita'
di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite
dal Programma regionale di previsione e prevenzione di  cui  all'art.
13; 
    c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli  relativi
all'informazione, attraverso i propri canali  istituzionali,  e  alla
preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi  soccorsi
in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 
    d) l'attivazione  dei  primi  soccorsi  alla  popolazione  e  gli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e a  favorire
il ritorno alle normali condizioni di  vita  nelle  aree  colpite  da
eventi calamitosi; 
    e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture  locali
di protezione civile, dei servizi urgenti; 
    f) l'impiego del volontariato  di  protezione  civile  a  livello
comunale e/o intercomunale, sulla  base  degli  indirizzi  regionali,
nonche' la vigilanza sulle relative attivita'; 
    g)   la   rilevazione,    nell'ambito    comunale,    dei    dati
tecnico-scientifici relativi alle  varie  ipotesi  di  rischio  e  la
successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia; 
    h) la trasmissione alla provincia degli elementi  conoscitivi  di
pertinenza comunale ai fini  della  raccolta  delle  notizie  di  cui
all'art. 6, comma 1, lettera b); 
    i) la redazione del censimento dei danni conseguenti agli  eventi
e  all'individuazione  degli  interventi  necessari  al   superamento
dell'emergenza; 
    j) la fornitura, ove disponibile,  di  una  sede  per  l'utilizzo
dell'attivita' di volontariato di  protezione  civile,  con  spazi  e
caratteristiche adeguate al numero degli iscritti ed alla  necessaria
operativita'.