Art. 7 Funzioni e compiti dei comuni 1. Sono attribuite ai comuni, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente in materia di enti locali le funzioni ed i compiti relativi a: a) la predisposizione e l'attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalita' di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile e dalle linee guida regionali. Il Comune o le associazioni di comuni provvedono alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo (UTG) ed alla Provincia territorialmente competente; b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione di cui all'art. 13; c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi all'informazione, attraverso i propri canali istituzionali, e alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonche' la vigilanza sulle relative attivita'; g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia; h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui all'art. 6, comma 1, lettera b); i) la redazione del censimento dei danni conseguenti agli eventi e all'individuazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza; j) la fornitura, ove disponibile, di una sede per l'utilizzo dell'attivita' di volontariato di protezione civile, con spazi e caratteristiche adeguate al numero degli iscritti ed alla necessaria operativita'.